Nord e Sud - anno XI - n. 54 - giugno 1964

.. ·' La Corte costituzionale fattore di progresso civile che (come è stato felicemente scritto) ha importato il crollo dell'antico feticcio dell'assoluta insindacabilità degli interna corporis di quelle assemblee -, le enunciazioni or ora ricordate rappresentano indubbiamente - rispettivamente sotto l'aspetto formale e sostanziale - le più alte conquiste sul piano della legalità dell'azione legislativa, cui la entrata in funzione della Corte costituzionale abbia condotto. * * * Molto altro si potrebbe e si dovrebbe dire. Tanti argomenti sono rimasti fuori della presente disamina: particolarmente quelli che riguardano l'organizzazione dello Stato e i principi enunciati dalla Corte a proposito dei vari poteri e del loro esercizio - e sopra tutto a proposito della funzione giurisdizionale. Ma estendendosi anche a tali argomenti il discorso diventerebbe troppo lungo. Si incorrerebbe, però, in una ingiusta omissione se non si ricordasse la recentissima, importante puntualizzazione (fatta dalla Corte in occasione della causa riguardante la legittimità della nazionalizzazione dell'energia elettrica) su un argomento che è occasio-ne di frequenti dibattiti: il rapporto triangolare tra parlamentari, partiti e Camere cui appartengono. Era stata affermata l'illegittimità di quella legge di nazionalizzazione, assumendo, tra l'altro, che molti parlamentari la avevano dichiaratamente votata senza convinzione, in ubbidienza alla disciplina di partito. Ma la Corte ha osservato che la disposizione dell'art. 67 della Costituzione, secondo la quale ogni membro del Parlamento « esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato », se importa che il mandato, eventualmente imposto dagli elettori, dal partito o da altri, non vincola in Parlamento il rappresentante del popolo - onde questi ben ha il diritto di discostarsene senza commettere alcun illecito verso l'ordinamento statale e senza andare soggetto ad alcuna sanzione in seno al Parlamento, o comunque da parte dell'ordinamento dello Stato - non esclude peraltro che egli possa volontariamente assoggettarsi alla disciplina di un partito ed osservarla, senza che ciò abbia, di norma, rilevanza ai fini della legittimità della sua partecipazione alla formazione della volontà legislativa (sent. 14/1964). La pronuncia è interessante anche perché sta a confermare che non è in questa direzione che può trovar credito la polemica sulla partitocrazia. *** Sarebbe ugualmente ingiusto concludere senza un fugacissimo cenno all'argomento delle Regioni, vòlto a ricordare come, pur senza comprimere, né sacrificare, in alcun modo questo nuovo importante aspetto 47 Biblioteca Gino ·Bianco

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