Aldo Nl. Sandulli spensabile, prima di chiudere questa rassegna, rivolgere uno sguardo d'insieme alle posizioni assunte dalla Corte a proposito del principio di uguaglianza. Posizioni, le quali - traendo anche ispirazione dalla luminosa tradizione della giurisprudenza costituzionale di altri Pae~i democratici - hanno. condotto il principio di legalità ad avanzate affermazioni. La Corte ha tratto le più ampie conseguenze dall'enunciazione dell'art. 3 della Costituzione, secondo la quale tutti i cittadini « sono eguali davanti alla legge, senza distinzio·ne di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». Da tale regola essa non si è limitata a ricavare importanti applicazioni a proposito- della parità della donna all'uomo (per es., nell'ammissione ai pubblici uffici: sent. 33/1960; nel diritto· a far valere la tutela penale a favore dei figli: sent. 9/1964), a proposito della parità di possibilità giuridiche tra abbienti e no•n abbienti (p. es., nell'eliminazione dell'istituto della cautio pro expensis nel giudizio civile: sent. 67/1960; e dell'istituto del salve et repete nei giudizi riguardanti obbligazioni tributarie: sent. 21/1961), ecc. Ma è andata ben oltre, considerando la riferita enunciazione dell'art. 3 come meramente indicativa di una regola universale di esclusione di ogni ingiustificata e ingiustificabile differenziazione, da parte del legislato 1 re, di fattispecie identiche o affini. Ripetuta e costante è l'affermazio·ne che il principio costituzionale di uguaglianza, se esige un trattamento identico delle situazioni di fatto identiche, non esclude la possibilità che il legislato,re dètti norme diverse per regolare situazioni considerate diverse, adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita sociale. Ma a tale proposizione si aggiunge l'altra - ben più significativa - che al legislatore non può esser consentito di imporre una indiscriminata disciplina a situazioni che lo stesso ordinamento consideri e dichiari come diverse (sent. 53/1958). E sempre più frequentemente si rinnova - esplicita o implicita - la enunciazi~ne dell'esigenza cl1e ogni differenziazione ed ogni modificazione operata dal legislatore, così come ogni incidenza legislativa sulle posizioni giuridiche costituzionalmente garantite, deve essere realizzata no•n arbitrariamente, ma secondo criteri logici e razionali, ris(?lvendosi le disposizioni dettate da criteri arbitrari, e perciò insuscettibili di adeguata giustificazione, in una violazione del principio di uguaglianza. Unitamente alla affermazione, di portata storica, del potere della Corte costituzionale di effettuare il riscontro dell'osservanza, da parte delle assemblee legislative, dell'iter e delle modalità prescritte dalla Costituzio,ne per la formazione delle leggi (sent. 9/1959) - affermazione 46 BibliotecaGino Bianco
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