Nord e Sud - anno XI - n. 54 - giugno 1964

,-.. La Corte costituzionale fattore di progresso civile l'istituzione di una riserva allo Stato del servizio televisivo (sent. 59/1960) e di quello di pro,duzione e distribuzione dell'energia elettrica (sent. 14/1964), nonché ai fini della riserva ai Comuni del servizio di raccolta e distribuzione del latte (sent. 11/1960). A tal riguardo merita particolare segnalazione l'assimilazione, da parte della Corte, in ordine all'applicazione dell'art. 43, delle situazioni di oligopolio privato a quelle d~ monopolio (sent. 59/1960). * * * Con riferimento al diritto di proprietà merita innanzi tutto menzione l'enunciazione che i limiti allo jus aedificandi posti dalla vigente legge urbanistica (del 1942) rientrano fra quelli consentiti dalla Costituzione, giacché l'affermazione costituzionale della « funzione sociale» della proprietà ben ammette, ed anzi esige, una disciplina dell'assetto dei centri abitati, del loro incremento edilizio ed, in genere, dello sviluppo urbanistico (sent. 64/1963). Meritano inoltre di esser ricordate quelle sentenze che hanno precisato che non possono essere considerati espropriativi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni costituzionali in materia di espropriazione, né una disposizione legislativa la quale disponga il passaggio di un bene da un ente pubblico a un altro (sent. 68/1959), né un provvedimento che disponga la riduzione di una prestazione dovuta, in adempimento di un'obbligazione, da un soggetto a un altro (sent. 118/1957 e 46/1959). Ma un interesse certamente maggio.re suscitano quelle pronuncie le quali hanno chiarito che l'indennizzo, che in caso di espropriazione la Costituzione afferma non poter esser negato al soggetto espropriato, non deve necessariamente corrispondere al valore venale del bene, dovendo piuttosto risultare dal contemperamento del diritto privato sacrificato con gli interessi pubblici ai quali l'espropriazione è preordinata (sent. 59/1957, 67/1959, 5/1960, 91/1963). La Corte ha specificato peraltro che, per rispettare il dettato costituzionale, l'indennizzo « deve pur sempre rappresentare un serio ristoro del pregiudizio economico risultante dall'espropriazione» (senza ridursi a una « mera apparenza », deve, cioè, essere « vero e non simbolico »): il che implica, tra l'altro, la illegittimità di un indennizzo stabilito - sia pure con un certo coefficiente moltiplicativo - sulla base dei valori di molti anni prima, e con riferimento•, per giunta, a un periodo anteriore alla grande svalutazione monetaria accompagnatasi all'ultimo conflitto mondiale (sent. 91/1963). * * * Conclusa così la fugace (e incompleta) disamina della giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti economici, mi pare indi45 BibliotecaGino Bianco

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