Aldo M. Sandulli mento, o quanto meno previsti da una legge la quale non attrihuisca in proposito all'autorità amministrativa poteri non sufficientemente specificati (in conseguenza ha dichiarato illegittime, perché lesive del principio della riserva di legge, le disposizioni relative all'ammasso obbligatorio del risone, del bergamotto, della canapa, ecc.) (sent. 4/1962, 5/1962, 54/1962, 46/1963). Inoltre ha chiarito che la legge non può imporre limiti, i quali non abbiano specifica rispondenza nel dettato costituzionale (come, p. es., l'imposizione dell'obbligo, di registrare la vendita di oggetti preziosi nuovi: sent. 121/1963; la richiesta di una speciale autorizzazione, oltre alla normale licenza di commercio, per la costruzione e il commercio di materiale radioelettrico: sent. 39/1963; l'imponibile di mano d'opera in agricoltura: sent~ 78/1958). Con riferimento poi alla disposizione costituzionale secondo cui « la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali » - disposizione che è la fonte di legittimazione della politica economica di piano, (oggi di attualità) - la Corte, nel dichiarare l'illegittimità di una legge del 1959 riguardante la program1nazione della cultura e del commercio delle barbabietole da zucchero, ha enunciato il principio che « non basta che la legge determini genericamente i fini che con i programmi economici si vogliono raggiungere, ma occorre che detti fini siano specificati, precisando i criteri da seguire per raggiungerli e indicando i mezzi e gli organi per l'attuazione dei programmi e per l'esercizio dei co11trolli »; ed ha aggiur1to cl1e « ogni programmazione deve essere stabilita con le relative norme legislative prima della sua concreta attuazione, affinché non soltanto le autorità pubbliche, ma i singoli operatori sappiano quali sono le finalità politiche, sociali ed economiche che attraverso la programmazione si voglio·no raggiungere, si rivelino i mezzi stabiliti per il raggiungimento dei fini, si distinguano le sfere di attività dei poteri pubblici e quelle dei privati operatori, e questi siano cosl messi in grado di determinare i limiti e l'estensione della loro libertà nei rispetti delle iniziative economiche che possono prendere » (sent. 35/1961 ). Di non minore rilievo sono, nella medesima materia, quelle pronuncie, che, riscontrata la presenza delle condizioni richieste dall'art. 43 della Costituzione - il quale autorizza, per fini di utilità generale, ad espropriare o riservare (in favore dello Stato, di enti pubblici, o di comunità di lavoratori o di utenti) imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio, ed abbiano carattere di preminente interesse generale - l1anno riconosciuto legittima l'applicazione dell'art. 43 ai fini del44 · BibliotecaGino Bianco
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