Nord e Sud - anno XI - n. 54 - giugno 1964

.. La Corte costituzionale fattore di progresso civile considerare non contrastante col principio costituzionale del diritto di sciopero il configurare come reato di ammutinamento lo sciopero dei marittimi (sent. 124/1962). Pronuncie, entrambe queste t1ltime, di immensa portata, in quanto vengono a dare una base sufficientemente solida al futuro legislatore, che abbia volontà e forza per affrontare la scabrosa esigenza di dare a questo insopprimibile diritto dei lavoratori una disciplina in armonia coi precetti costituzionali e con le inderogabili esigenze della collettività. * * * Un altro delicato settore della materia economica, nel quale notevoli sono1 stati gli apporti della giurisprudenza della Corte, è quello riguardante il diritto di intrapresa economica e il diritto di proprietà. Ispirata al concetto del contemperamento dei valori dell'individuo con le esigenze della collettività, e della utilizzazione del buono di entrambi tali aspetti della realtà sociale, la Costituzione riconosce l'iniziativa e la proprietà privata accanto a quelle pubbliche, ma, a un tempo, prevede, nei confronti dell'uno e dell'altra, limiti ed interventi ad opera dei pubblici poteri. Tali concetti, enunciati in pochissime proposizioni normative estremamente schematiche, si sono venuti delineando, attraverso un notevole numero di pronuncie della Corte costituzionale, in un sistema la cui fisionomia si rivela con sempre maggior nettezza di caratteri. · Per quanto riguarda l'iniziativa economica privata la Corte ha precisato che l'esigenza - enunciata nel 2. comma dell'art. 41 della Costituzione -, che essa non sia svolta « in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana », autorizza a configurare come legittimi i limiti imposti legislativamente al potere di libera determinazione degli operatori economici privati, mediante la fissazione di prezzi d'imperio (sent. 103/195:] e 47/1958), l'imposizione di ammassi di prodotti (sent. 5/1962, 54/1962 e 46/1963), la richiesta di autorizzazioni (sent. 50/1957, 52/1958, 32/1959, 35/1959, 39/1963); come pure giustifica ogni altra limitazione resa necessaria, a es., da ragioni sanitarie, tributarie, di stabilità della bilancia dei pagamenti, di pubblica sicurezza, di calmierazione, di tutela della produzione, di assicurazione degli approvvigionamenti, ecc. In questa visione d'insieme è stata riconosciuta, a es., legittima la nominatività dèi titoli azionari (sent. 129/1957). Ma la Corte non ha mancato di precisare, in primo luogo, che gli anzidetti limiti, incidendo su un . diritto costituzionalmente garantito (la libertà di iniziativa economica) debbono essere necessariamente imposti mediante una legge del Parla43 Biblioteca Gino Bianco • ...

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