Nord e Sud - anno XI - n. 54 - giugno 1964

f Aldo M. Sandulli sizioni che configurano in modo più grave certi reati (come, p. es., il danneggiamento),, quando vengono commessi in occasione di uno, sciopero (sent. 110/1957). Più di recente, esaminando diffusamente il problema dei limiti in cui il diritto di sciopero (in attesa di quella disciplina legislativa attualmente mancante, la quale potrebbe anche essere più restrittiva) può essere ammesso, per ogni categoria di lavoratori sia privati che pubblici (in quanto, esercitato in tali limiti, non appare lesivo di precetti costituzionali), la Corte - dopo· aver chiarito che, in base alla tradizione accolta dalla Costituzione, lo sciopero si concreta nell'astensione totale dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati al fine della difesa dei loro1 interessi economici - ha ritenuto legittima (pur senza scendere a particolari) !~esclusione del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi pubblici attinenti a « interessi generali che trovino diretta protezione in principi consacrati nella Costituzione », ed ha affermato che la garanzia costituzionale riguarda soltanto lo sciopero economico (precisando peraltro che quest'ultimo non investe le sole rivendicazioni salariali) e non anche lo sciopero• politico e quello di solidarietà in favore di lavoratori appartenenti a diverse categorie (sent. 123/1962). In immediata applicazione di tali concetti, un'altra sentenza della Corte h.a affermato che il diritto di sciopero, non può esser disconosciuto, in via di massima, nei confro.nti d~i marittimi, anche nell'ipotesi che essi siano legati da un contratto di arruolamento con imprese esercenti servizi sovvenzionati. Ha aggiunto, però, che in ogni caso l'indizione dello sciopero rimane condizionata a particolari modalità ricavabili dai limiti costituzionali di tale diritto, e precisamente ali' adempimento dell'obbligo di non abbandonare il lavoro se no,n dopo aver adottato tutte le cautele occorrenti per evitare il pericolo della distruzione degli impianti o della prod11zione di danni alle persone o ai beni: infatti, « se, da una parte, è vero che inerisce all'essenza dello sciopero, in quanto rivolto ad esercitare una coazione _sul datore di lavoro, il fatto del pregiudizio da esso derivabile a carico· di questo, è anche vero, dall'altro, che tale pregiudizio non può risultare diverso o maggiore di quello necessariamente inerente alla pura e semplice sospensione dell'attività lavorativa ». In relazione a ciò, la Corte ha ritenuto che - inerendo necessariamente un pericolo del genere ad ogni sospensio,ne o irregolarità della prestazione del lavoro affidato all'equipaggio dopo l'inizio del viaggio e durante l'intero periodo della navigazione fino al compimento del viaggio (il che trova rispondenza nei tradizionali aspetti pubblicistici del rapporto di lavoro nautico, dei quali è espressione tipica la soggezione di tutto il personale di bordo ai poteri di supremazia del comandante) - è da 42 BibliotecaGino Bianco

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