... .. La Corte costituzionale fattore di progresso civile della Costituzione - è operante per t11tti i soggetti dell'ordinamento, e quindi anche per le imprese a prevalente partecipazione statale (sent. 1/1960); ha escluso l'illegittimità della legge del 1944 cl1e conferiva ultraattività alla regolamentazione corporativa dei rapporti collettivi di lavoro (sent. 1/1963) e delle norme penali destinate a sanzionare l'inosservanza di tale regolamentazione (sent. 55/1957); ha escluso che l'art. 39 della Costituzione riservi alle organizzazioni sindacali la normazione dei rapporti di lavoro (sent. 106/1962); ma a un tempo ha escluso che, nella attuale situazione di inadempienza, da parte del legislatore, in ordine all'attuazione della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro prevista dallo stesso articolo, possa considerarsi non elusiva di quest'ultimo una legge che conferisca al Governo la potestà di attribuire validità erga on1nes ai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali (non riconosciute), se non in quanto tale conferimento abbia carattere eccezionale e limitato nel tempo (in conseguenza, mentre ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 741/1959, che delegava al Governo per la durata di un anno il potere di dare efficacia erga omnes a contratti collettivi di lavoro, ha dichiarato illegittima la 1. 1027 /1960, che, reiterando la delega, rivelava la tendenza a trasformare in duraturo un sistema la cui legittimità poteva essere ammessa solo nei limiti della stia provvisorietà) (sent. 106/1962 e 129/1963). A nessuno sfugge la decisiva importanza di quest'ultima sentenza, che. rappresenta una ferma presa di posizione della Corte a garanzia dell'osservanza dei precetti costituzionali in materia. Non meno importanti sono state, però, talune recenti decisioni in materia di sciopero. La Corte già aveva affermato l'unitarietà del contesto contrattazione collettiva-diritto di sciopero risultante dagli artt. 39 e 40 della Costituzione; e, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di quella disposizio,ne del codice penale che configurava co1ne reato la serrata, aveva notato che, nell'anzidetto contesto, mentre lo sciopero si presenta come un vero e proprio diritto costituzionalmente garantito, la serrata, priva di tale riconoscimento costituzionale, si presenta allo stato come un comportamento privo di regolamentazione, essendo da considerar venuta meno quella fattane sui presupposti del decaduto ordinamento corporativo: in tale occasione, nel dichiarare illegittima, allo stato, la configurazione della serrata come reato, essa aveva esteso tale dichiarazione anche· alla disposizione del codice penale che configurava come reato lo sciopero (sent. 29/1960). Inoltre aveva avuto occasione di affermare che il venir meno del reato di sciopero non esclude la legittimità di quelle dispo41 BibliotecaGino Bianco
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