La Corte costituzionale fattore di progresso civile · particolare possa deferire a un tribunale diverso un singolo giudizio -, la Corte ha avuto frequenti occasioni di occuparsi. Essa ha precisato che il deferimento di un giudizio a un giudice diverso da qt1ello pre- . costituito dalla legge in via generale può essere legittimamente previsto dal legislatore solo, a patto di specificare adeguatamente le ipotesi in cui lo spostamento può essere realizzato, e di deferire a un organo giurisdizionale il riscontro della sussistenza, nel singolo caso concreto, di . tali ipotesi. In conseguenza, mentre ha dichiarato illegittime diverse disposizioni processuali penali che attribuivano al pubblico ministero il potere discrezionale di trasferire un giudizio da un giudice superiore a uno inferiore, e viceversa (sent. 88/1962, 110/1963, 130/1963), ha invece escluso che contrastino con la Costituzione altre disposizioni, le quali attribuiscono a organi giurisdizionali, per ragioni di ordine pubblico, per garanzia di imparzialità, o per diverse plausibili ragioni, di spostare la competenza da un giudice a un altro (come nei casi di « legittima suspicione», di giudizi interessanti magistrati, e simili) (sent. 50/1963, 109/1963 ). * * * Anche nel campo di quelli che la Costituzione raggruppa sotto il titolo di « rapporti economici » sono intervenute decisioni di grandissima portata, aperte a condurre alle dovute conseguenze l'ispirazione sociale della Costituzione·, nel rispetto dei contemperati valori dell'individuo e della collettività. Con riferimento alla retribuzione dei lavoratori la Corte ha precisato che la Costituzione, imponendo un adeguamento della retribuzione, oltre che alla quantità di lavoro, anche alle esigenze di vita del lavoratore, esclude un inderogabile collegamento tra parità di lavoro e parità di retribuzione (sent. 30/1960 e 41/1962), e comporta che nella determinazione della retribuzione sia tenuto presente anche lo stato familiare del prestatore d'opera (sent. 30/1960). Inoltre la Corte ha affermato che il carattere irrinunciabile del diritto al riposo settimanale comporta l'illegittimità di quelle norme che, fuori di ogni particolare regolamentazione dei rapporti in materia, escludano taluna categoria di lavoratori dal riposo stesso (sent. 76/1962); ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2109 cod. civ., poiché statuiva la maturazione del diritto del lavoratore alle ferie annuali solo dopo il compimento di un anno di lavoro, e non entro l'anno (sent. 66/1~63); ha constatato la legittimità di quelle disposizioni che impongono l'assunzione al lavoro degli invalidi di guerra e del lavoro debitamente riconosciuti tuttora in possesso di attitudini lavorative (e ciò perché tali disposizio 1 ni trovano rispondenza nell' esi39 Biblioteca Gino, Bianco
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