Nord e Sud - anno XI - n. 54 - giugno 1964

Aldo M. Sandulli tali disposizioni non specificavano i soggetti passivi dell'imposizione e contenevano formule troppo vaghe per la delimitazione del potere impositivo (sent. 47/1957), nonché una disposizione ·di una legge del 1955 che autorizzava il Ministro per la Sanità ad imporre ai produttori di medicinali uno sconto in misura non inferiore al 17% in favore di taluni enti previdenziali, senza fissare alcun criterio e limite a tale imposizione (sent. 70/1960). * * * Ancora a proposito dei rapporti civili, merita un cenno particolare anche la giurisprudenza formatasi sul principio della irretroattività delle leggi. La nostra Costituzione garantisce espressamente soltanto la irretroattività delle leggi punitive (art. 25). Se può dunque facilmente ammettersi che la garanzia riguardi, oltre alle leggi penali, anche quelle che introducono sanzioni amministrative (quali pene fiscali, disciplinari, ecc.) o di altro genere, no•n è possibile affermare che essa si estenda a ogni categoria di leggi. Pur non mancando di sottolineare che siffatte modalità di legiferazione no·n meritano incoraggiamento· (in quanto non favoriscono la certezza del diritto, che rappresenta « uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile » ), la Corte ha ritenuto perciò che non può esser considerata illegittima una legge retroattiva in materia civile (sent. 118/1957), e neanche in materia finanziaria (sent. 81/1958). Essa non ha mancato di sottolineare tuttavia che l'ammissibilità, in via di principio, di leggi non punitive retroattive non esclude che una legge non punitiva possa rivelarsi, proprio pel fatto della sua retroattività, in contrasto con altri precetti costituzionali (sent. 118/ 1957). Allo stato è da ritenere impregiudicata la possibilità che la retroattività di una legge istitutiva di un nuovo tributo venga considerata lesiva dell'art. 53 della Costituzione, in base al quale l'imposizione tributaria deve essere adeguata alla capacità contributiva (sent. 81/1958). * * * A proposito dei rapporti civili, è da fare infine un cenno alla garanzia costituzionale per cui « nessuno può esser distolto dal giudice naturale precostituito per legge» (art. 25 Cost.): garanzia destinata ad assicurare l'obiettività e l'imparzialità dei giudizi. Anche di questa fondamentale disposizione - la quale esige che i tribunali non siano istituiti se non per legge, e che, una volta stabilita normativamente la competenza di un tribunale, nessun provvedimento 38 BibliotecaGino Bianco

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