.. .. La Corte costituzionale fattore di progresso civile ture pubblicisticl1e imponendo numerosi vincoli associativi e comprimendo e quasi eliminando per questa via anche la libertà positiva di associazione»: di qui la conseguenza dell'illegittimità anche di quelle associazioni di diritto pubblico, le quali vengo110 imposte per fini « palesemente arbitrari, pretestuosi o artificiosi » (il che - senza con ciò negare in via di principio la possibilità della costituzione di enti pubblici a base associativa - « può accadere quando si assumono, come pubbliche, finalità la cui natura privata non possa essere in alcuna guisa modificata o assunta a pubblica, o quando il fine pubblico si aggiunga alle finalità private manifestamente come pretesto per sottrarre alla libera decisione degli interessati di perseguirle in questa o in quella forma, o quando l'interesse pubblico connesso con una determinata attività sia già tutelato per altra via ») (sent. 69/1962). *** Sempre nell'ambito dei rapporti civili riveste grande importanza il precetto dell'art. 23 della Costituzione, secondo il quale « nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ». In ispecie con riferimento alle prestazioni patrimoniali la Corte ha avuto frequenti occasioni di precisare il contenuto di tale precetto, che è una delle non poche disposizioni costituzionali introduttive di una « riserva di legge », vale a dire di una preclusione della possibilità che la materia di cui trattasi sia abbandonata dal Parlamento al potere esecutivo senza una congrua specificazione di limiti. Essa ha chiarito che il precetto costituzionale si riferisce a qualsiasi caso di prestazione imposta autoritativamente: onde non vi rientrano soltanto le imposte e le tasse, ma qualsiasi tipo di prestazione patrimoniale - di diritto pubblico o di diritto privato - stabilita d'autorità a carico e a beneficio di chiunque, e persino i casi in cui ciò che venga imposto consista nell'obbligo del venditore di una merce di praticare un certo sconto a taluni soggetti (sent. 70/1960). Ha chiarito peraltro che la « riserva di legge » cui ha riguardo l'art. 23 non impo11e al legislatore di regolare ogni particolare dell'imposizione, ma è da considerare osservata sempre che la legge, pur deferendo al potere esecutivo u11a potestà impositiva, delimiti congruamente tale potestà, fissando criteri e controlli sufficienti a contenerne con fermezza la discrezionalità (sent. 4/1957, 30/1957, 47/1957, 122/1957, 39/1959, 51/1960, -70/1960, 48/1961, 127/1963). È il caso di ricordare che sulla base di tali presupposti la Corte ha dichiarato illegittime talune disposizioni di due leggi del 1935 e del 1936, riguardanti i contributi dovuti agli Enti prov. del turismo, perché 37 BibliotecaGino Bianco
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