Nord e Sud - anno XI - n. 54 - giugno 1964

Aldo M. Sandulli nativa per l'apertura di templi e oratori e sottoponevano l'esercizio della facoltà di tenere cerimonie religiose alla condizione che la riunione fosse presieduta o autorizzata da un minis:tro di culto la cui 11omina fosse stata approvata dall'autorità go-vernativa (sent. 59/1958). Interessa anche ricordare quella pronuncia con cui - sul presupposto che le riunioni per ragioni di culto sono soggette a una disciplina costituzio11ale non differenziata rispetto alle altre riunioni d~ persone - è stata dichiarata l'illegittimità di una disposizione legislativa, che per le cerimonie di culto esigeva il preavviso• all'autorità di pubblica ~icurezza non solo, quando dovessero svolgersi in luogo pubblico, ma anche quando il loro svolgimento dovesse comunque avvenire in luoghi diversi da quelli destinati al culto (sent. 45/1957). È altresì importante quella decisione in cui la Corte l1a chiarito che la libertà religiosa « deve essere intesa anche come libertà da ogni coercizione che imponga il co·mpimento di atti di culto propri di questa o quella confessione a persone che non prof es sino la confessione stessa o anche agli stessi appartenenti alla confessione, non essendo dato allo Stato di interferire in un ordine che non è il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione» (sent. 65/1963). E peraltro da ricordare che la Corte non ha mancato di constatare che la « parità di libertà » assicurata dall'art. 8 .Cost. nella professione e nella pratica di tutte le confessioni religiose (sempre che i relativi riti non contrastino· col buon costume: art. 19) non significa anche parità di situazioni giuridiche delle vari~ religioni: onde non può esser considerata contrastante co11 la Costituzione - e anzi è in armonia con l'art. 7 di essa (che si richiama espressamente ai Patti Lateranensi) - la tutela penale, preferenziale rispetto agli altri culti, accordata alla religione cattolica, il cui particolare regime giuridico « ha fondamento nella rilevanza che ha avuto ed ha la Chiesa cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene », nonché appunto nei Patti Lateranensi (sent. 125/1957 e 79/1958). *** . Passando ora a occuparci della libertà di associazione, è da ricordare l'affermazione che l'art. 18 della Costit11zione co11sacra non soltanto l'aspetto positivo di tale libertà - intesa come diritto dei cittadini di consociarsi liberamente quante volte vogliano per il raggiungimento di fini leciti -, bensì anche l'aspetto negativo, e cioè la libertà di non associarsi, « particolarmente rilevante dopo un regime totalitario che aveva mirato ad inquadrare i fenomeni associativi nell'ambito di strut36 BibliotecaGino Bianco

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