Nord e Sud - anno XI - n. 54 - giugno 1964

.. La Corte costituzionale fattore di progresso civile visiva - che « allo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero incombe l'obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità e obiettività, la possibilità potenziale di goderne - naturalmente nei limiti che si i1npongono per questa come per ogni altra libertà, e nei modi richiesti dalle esigenze tecniche e di funzionalità - a chi sia interessato ad avvalersene per la diffusione del pensiero nei vari modi del suo manifestarsi ». Donde « l'esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di impa:rzialità nel vaglio delle istanze di ammissione all'utilizzazione del servizio non contrastanti con l'ordinamento, con le esigenze tecniche e con altri i11teressi degni di tutela (varietà e dignità dei programmi, ecc.) ». * * * Con riguardo alla libertà dell'insegnamento e a quella della scuola, garantite dall'art. 33 Cost., la Corte ha avuto occasione di chiarire che non contrasta con la prima il richiedere un titolo abilitativo a chi si dedichi professionalmente all'insegnamento (sent. 114/1957), precisando peraltro, a proposito della libertà di aprire istituti d'istruzione, che, se possono essere pretesi per l'esercizio di tale libertà particolari requisiti soggettivi ed ·oggettivi, e se possono essere posti _in essere, al riguardo, controlli successivi o preventivi, nond•imeno ogni limitazione del genere deve esser rigorosamente puntualizzata e vincolata a interessi generali attinenti alla sfera dell'istruzione o a sfere pertinenti, quali la sicurezza, la sanità, la moralità, la fede pubblica. D'onde l'illegittimità di ogni limitazione, la quale lasci al potere amministrativo una sconfinata discrezionalità in ordine alla possibilità di autorizzare o meno l'apertura di scuole (sent. 36/1958). * * * Importanti sono anche i princìpi che la Corte ha avuto modo di fissare a proposito della libertà religiosa. Libertà che, per attenere al foro più riposto e più sensibile - e perciò più geloso - della coscienza degli uomini, ha sempre costituito la pietra di paragone di ogni sistema politico autenticamente libero. La Corte ha affermato che la libertà religiosa riguarda « tutte le manifestazioni di culto, ivi incluse - in quanto forma e condizione essenziale del suo pubblico esercizio - l'apertura di templi ed oratori e la nomina dei relativi ministri »; e, conseguentemente, ha dichiarato illegittime le disposizioni della legge sui culti acattolici del 1930, che richiedevano un'autorizzazione gover35 Biblioteca Gino Bianco

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