Aldo M. Sandulli per motivi politici (sent. 19/1959). E ciò, nonostante che l'art. 16 Cost., mentre enuncia espressamente il divieto di limitar~ per motivi politici la libertà di circolazione e di soggiorno, rion contenga una analoga enunciazione per la libertà di espatrio. * * * Sulla base del principio per cui nessuna libertà nasce e vive senza limiti connaturali a tutela dei diritti altrui e della civile convivenza, la . Corte ha ritenuto che anche la libertà di manifestazione del pensiero non è senza limiti, sopra tutto in funzione della prevenzione di reati e della tutela dell'ordine pubblico. Essa perciò ha escluso l'illegittimità del divieto di distribuire stampati senza autorizzazione amministrativa quando quest'ultima abbia per fine la prevenzione di reati; e ha del pari escluso l'illegittimità delle disposizioni che richiedono la registrazione dei giornali e periodici presso la cancelleria del tribunale; di quelle che esigono l'iscrizione dei giornalai girovaghi nei registri del1' autorità di pubblica sicurezza; di quelle che esigono l'avviso all'autorità di pubblica sicurezza della pubblicazione dei giornali murali a copia unica (sent. 1/1956, 31/1957, 33/1957). Inoltre ha escluso che siano da considerare illegittime le disposizioni che puniscono il lancio di grida sediziose e la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose quando siano idonee a turbare l'ordine pubblico (sent. 120/1957, 19/1962). Ma la pronuncia che in materia di libertà di manifestazione del pensiero presenta maggiore interesse è certamente quella intervenuta nel giudizio in cui fu trattata la questione della legittimità della riserva allo Stato dei servizi radio-televisivi. In quella occasione la Corte, dopo aver precisato che nella libertà di manifestazione del pensiero è ricompreso il diritto di diffondere con qualsiasi mezzo ogni forma di pensiero proprio o altrui, ebbe ad affermare che, quando un mezzo di diffusione del pensiero, se lasciato al libero uso dei privati, sia naturalmente esposto, a causa della sua limitatezza (come appunto è il caso per il mezzo televisivo, data la limitatezza dei canali), a diventare oggetto di monopolio od oligopolio privato, non contrasta con la Costituzione, e anzi ne seconda l'ispirazione, il fatto che lo Stato lo riservi a se stesso, giacché lo Stato « si trova istituzionalmente nelle condizioni di obiettività e imparzialità più favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo» (sent. 59/1960). Aggiunse la sentenza - e la cosa si è rivelata poi non senza ripercussio·ni sulle modalità di effettiva utilizzazione del servizio di diffusione radiatele34 BibliotecaGino Bianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==