Nord e Sud - anno XI - n. 54 - giugno 1964

.... ,._ La Corte costituzionale fattore di progresso civile zione dei pregiudicati in stato d'arresto davanti all'autorità di polizia, prevista dall'art. 162 dello stesso t.u. (sent. 72/1963). In ordine al divieto di ispezioni personali per disposizione del-- 1' autorità amministrativa (divieto enunciato anch'esso nell'art. 13 Cost.), la Corte ha avuto poi occasione di precisare che la garanzia delI'habeas corpus « non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale, quando tale menomazione implichi un assoggettamento della persona all'altrui potere» (sent. 30/1962); e, in relazione a tale affermazione, I1a dichiarato che la disposizione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, a fine di prevenzione di reati, della esecuzione, sulla persona, dì rilievi descrittivi, fotografici e antropometrici, mentre non contrasta con l'anzidetto principio allorquando i rilievi - come nel caso delle impronte digitali - riguardino l'aspetto esteriore della persona, vi contrasta però quando i rilievi vengano, eseguiti su parti del corpo non esposte normalmente alla vista altrui con mancato riguardo all'intimità e al pudore della persona : onde in questo secondo caso i rilievi non possono esser disposti, quando occorra, se non dall'autorità giudiziaria, e con le garanzie proprie dell'attività di questa. Strettamente connesso con l'argomento della libertà perso,nale è quello delle garanzie dei singoli in relazione al potere punitivo dello Stato. A tal riguardo la Corte, oltre a chiarire in piì1 occasioni il concetto di presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino al momento della condanna definitiva, enunciato nell'art. 27 Cost. (sent. 33/1959, 37/1961, 117/1963), ha avuto modo di dichia:care che, proclamando il carattere personale della responsabilità penale, l'art. 27 non esclude la possibilità che taluno sia punito per un fatto proprio, anche se _posto in essere senza dolo o colpa (sent. 31/1957, 107/1957, 44/1960). Ha statuito però che in tanto possono esser ritenute legittime le disposizioni che considerano il direttore di giornale corresponsabile per gli scritti altrui, in quanto si escluda che una siffatta responsabilità sussista nelle ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, costringimento fisico, errore invincibile - ipotesi nelle quali, essendo da escludere una consapevole partecipazione del direttore al fatto, egli verrebbe chiamato a rispondere di fatti non propri (sent. 3/1956). Tra le libertà più strettamente collegate alla libertà della persona fisica rientrano certamente quelle di soggiorno, di circolazione e di espatrio (art. 16 Cast.). A proposito di quest'ultima, la Corte, mentre ha riconosciuto non contrastante con la Costituzione la disposizione che esige il passaporto (sent. 34/1957), ha per contro considerato illegittima la disposizione dell'art. 158 t.u. di p.s., che consentiva di vietare l'espatrio 33 Biblioteca Gino Bianco • •

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