Aldo M. Sa11dulli tuzione repubblicana. Questa assunzione di responsabilità - che a qualcuno poté sembrare « rivoluzionaria » - dischiuse alla Corte una strada che i tribunali comuni, nel perio·do dal 1948 al :1955 (in cui, non essendo ancora entrata in funzione la Corte, erano stati essi i giudici della legittimità delle leggi), non avevano osato imboccare. E fu appunto e soltanto in virtù di essa che poterono giungere all'esame della Corte (ricevendo da questa la meritata condanna) non poche anacronistiche disposizioni incompatibili con lo spirito democratico della nuova Costituzione, contenute in testi legislativi di fondamentale importanza, come il codice penale, quello civile e quelli processuali, il testo unico di pubblica sicurezza, il testo unico sul Consiglio di Stato. J;u sul presupposto di essa che poterono cadere istituti come il Ministro-giudice (sent. 40/1958 e 133/1963), l'illimitato potere di ordinanza per ragioni di ordine pubblico conferito all'autorità governativa locale dall'art. 2 t.u. di pubblica sicurezza (sent. 26/1961), la necessità dell'autorizzazione governativa per procedere contro, i responsabili di reati commessi mediante l'uso delle armi in servizio 1 di polizia (art. 16 cod. proc. pen.) (sent. 94/1963), i · poteri dell'autorità amministrativa in materia di libertà personale (e, tra essi, quelli di disporre l'ammonizione e il confino), i poteri del pubblico ministero di distogliere l'imputato dal suo giudice naturale (sent. 88/1962, 110/1963), la cautio pro expensis nei processi civili (sent. 67/1960), il salve et repete (sent. 21/1961), l'imponibile di mano d'opera in agricoltura (sent. 78/1958). E fu ancora sul presupposto di essa che poterono cadere norme quali quelle che consideravano reato lo sciopero e la serrata per motivi economici (sent. 29/1960), quelle di esclusione delle donne dall'ammissione ai pubblici impieghi (sent. 33/1960), talune di quelle che facevano alla moglie, in seno alla famiglia, una posizione di ingiusta inferiorità rispetto al marito (sent. 9/1964), norme richiedenti particolari autorizzazioni per l'esercizio di culti diversi da quello cattolico (sent. 59/1958), norme che riconoscevano all'autorità governativa poteri latamente discrezionali in materia di apertura di istituti privati d'istruzione (sent. 36/1958). * * * L'opera della Corte si è rivelata non semplice, né facile, tanto sul piano tecnico, quanto su quello - potremmo dire - storico-politico. Che, in presenza di norme costituzionali elastiche, la Corte non debba restar sorda, nelle sue determinazioni, al dato della realtà storica effettuale della collettività nazionale unitariarr1ente intesa, nessuno potrebbe pensare, tanto più quando si consideri il modo in cui l'Assemblea costituente volle che fosse composto il consesso e ne fosse assicurato il perenne rinnovarsi attingendo alle forze politiche del Paese. 30 Biblioteca Gino Bianco
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