.... .,.._ La Corte costituzionale fattore di progresso civile Né la Corte ha fatto nulla per limitare o rallentare il ritmo della propria attività. Essa si è sempre sforzata di decidere le cause entro brevi limiti di tempo. E - consapevole della necessità e della importanza della propria funzione moderatrice, e non sorda al frequente e non infondato rilievo circa la strettezza e la difficoltà dei canali attraverso i qu~li una questione può esser portata fino ad essa - ha evitato di intendere in modo· angusto l'ambito della propria gi~risdizione e le vie per accedervi. In tale luce sono da considerare l'adesione alle configurazioni meno restrittive del concetto di organo di giurisdizione - in quanto tale idoneo a deferire alla Corte le questioni di incostituzionalità delle leggi -, sì da farvi rientrare, a es. (nonostante le perplessità dottrinali) anche le commissioni tributarie (sent. 41/1957) e i consigli comunali e provinciali in sede di contenzioso elettorale (sent. 42, 43, 44/1961); l'ammissione che non nell'esercizio della sola giurisdizione contenziosa gli organi di giurisdizione possono sollevare questioni di legittimità costituzionale, sicché tale possibilità è stata consentita anche nell'esercizio, da parte dei giudici ordinari, della giurisdizione volontaria (sent. 129/1957), nonché nell'esercizio, da parte della Corte dei conti, del riscontro sul rendiconto generale dello Stato (al quale tale organo provvede - come si esprime l'art. 40 del relativo t.u. - « con le formalità della sua giurisdizione contenziosa») (sent. 165/1963); l'ammissione della possibilità che la stessa Corte costituzionale sollevi, nei giudizi di propria competenza, una questione di legittimità costituzionale relativa a µna legge non impugnata, ma l'esame della cui legittimità sia strumentale ai fini della propria decisione (ord. 22/1960); l'applicazione i11 senso piuttosto estensivo dell'art. 27 della legge n. 87/1953, che consente alla Corte, in caso di accoglimento, dell'impugnativa di una norma legislativa, di dichiarare - ma « nei limiti dell'i1npugnativa » - « quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisio,ne adottata », sicché in più di un caso, riscontrata l'illegittimità della norma impugnata, la Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità ad altre norme soltanto perché basate sulla medesima ratio ritenuta in contrasto con la Costituzione (sent. 29/1960; 88/1962; 9/1964 ). · Ma la più vistosa e significativa espressione di questo atteggiamento della Corte è da considerare l'affermazione - formulata fin dalla sua prima sentenza (1/1956) - della soggezione al proprio sindacato anche delle leggi anteriori alla Costituzione. Affermazione destinata a incidere in profondità nel tessuto del nostro corpus juris, spalancando sulla legislazione del primo novantennio della storia nazionale una finestra che avrebbe fatto respirare anche ad essa il vento rinnovatore della Costi29 BibliotecaGino Bianco
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