Aldo M. Sandulli necessario « contenuto »: chè la Costituzione « vera » dì un Paese non è quella che sta scritta, bensì quella « vivente », e cioè quella che gli organi chiamati ad applicarla « leggono » nelle formule (e in particolare nelle formule polisense) in occasione dell'impiego di esse nella realtà concreta. Ora, perché ciò possa avvenire senza contrasti, è indispensabile che l'ultima parola in materia sia rimessa a un organo. posto al di fuori e al di sopra delle contese politiche, il quale sia in condizio·ne di operare in veste distaccata e neutrale e di riscuotere il rispetto di tutti. Tanto più poi quest'organo sarà in grado di operare con serenità e con vantaggio, in quanto il « riempimento» delle formule in attesa di un definitivo « contenuto» non debba essere effettuato simultaneamente, m.a con una gradualità correlata alla maturazione dei singoli problemi applicativi. Orbene: in tali condizioni si trova appunto la Corte costituzionale. Essa opera, sì, al livello del potere politico, e con la sua potestà caducatòria condiziona l'esercizio del potere politico (non solo in quanto venga effettivamente chiamata a eliminare 1111a legge o un altro pro•vvedimento statale o regionale, ma anche in quanto la sua semplice presenza costituisce un monito e un freno per l'esercizio dei pubblici poteri): e appunto• in relazione a ciò le viene riconosciuta la posizio·ne di organo superiorem non recognoscens ( e perciò di organo costituzionale). Ma si tratta di un istituto preposto all'esercizio di una funzione obiettiva e neutra, da esercitare in regime di sovranità vincolata e nelle forme giurisdizionali. Donde la sua indubbia configurazione come organo giurisdizionale. * * * Cerchiamo ora di vedere come in concreto la Corte ha operato sotto il profilo che ci siamo proposti di esaminare. Naturalmente, dqvremo limitarci a una veduta meramente pano• ramica, senza scendere a un'analisi particolareggiata, la quale sarebbe, in questa sede, impossibile. Basti pensare che nei primi otto anni di attività la Corte ha assolto un lavoro, che, ove si considerino il numero ristretto dei suoi componenti, la regola assolt1ta della collegialità totale, la novità e l'importanza della materia, non può non essere considerato imponente: le sue pronuncie sono state circa ottocento, riguardanti un numero di giudizi di circa un terzo più elevato. E - contrariamente a talune non ragionate previsioni iniziali - il lavoro si è andato notevolmente intensificando negli ultimi anni: si è passati dalle 79 pronuncie del 1961 alle 127 del 1962, alle 174 del 1963. 28 BibliotecaGino Bianco
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