Bruno Lauretano Collegio e una particolare condizione in cui egli si viene a trovare in rapporto all'oggetto all'ordine del giorno. Se consideriamo ora le garanzie che vengono offerte all'allievo sotto processo circa lo svolgimento del processo stesso, non possiamo reprimere un giusto senso di sorpresa: sono garanzie monche, parziali, insoddisfacenti. Nessun giudice serio accetterebbe di giudicare con quelle regole di gioco. Contro le decisioni prese dal Collegio è ammesso ricorso al Provveditore agli studi, le cui decisioni sono definitive fatta eccezione per quelle concernenti le punizioni di cui alle lettere g, h, i, del citato art. 19, avversò le quali è ammesso ricorso al Ministro. Se l'interessato è garantito da questo lato (e meglio sarebbe stato se l'appello fosse stato affidato invece che al Provveditore e al Ministro, ad una Assemblea o ad un Collegio di professori diversi da quelli che parteciparono al giudizio di prima istanza), non è garantito altrettanto, anzi non è garantito affatto, dal lato che concerne la decisione e la deliberazione del Collegio. La legge, anzi, non fa in pro·posito alcu11 cenno. Il processo si svolge a porte chi1.1se senza che l'allievo o i suoi genitori, o persona eletta come rappresentante dei suoi interessi, siano presenti e possano esporre le loro ragioni. Giannarelli in sede di commento nota che, in caso di mancanze gravi, è opportuno raccogliere per iscritto le testimonianze più importanti, che all'alunno incolpato debbono essere contestati gli addebiti e che debbono essere ascoltate le sue giustificazioni. E conclude: « Potrà anche .procedersi, quando ne sarà il caso, all'interrogatorio· dell'incolp-ato dinanzi al Collegio dei professori che deve giudicare la mancanza » (R. Giannarelli, Compendio di leggi e regolamenti sull'istruzione secondaria, Firenze, Le Monnier, 1961, Sa ed., p. 254). Ci chiediamo: perché la legge non fa parola di ciò? che succede se un Collegio di prof es sori si•· attiene alla legge che non fa parola di garanzie in tal senso, trascurando gli accenni del commento? A11che a voler tenere conto del commento, non è da ritenere insoddisfacente la testimonianza scritta, che, come tutti i discorsi scritti, « non può difendersi e aiutarsi da sé» (sono parole di Platone) e non può valere come una comp.Jeta esposizio,ne dei fatti? Perché poi l'interrogatorio dell'incolpato è considerato come una eventualità. ( « Potrà anche ... »)? Altri dubbi si affollano e mostrano la legislazione in quèstione in una luce sinistra: come è- possibile decidere punizioni della gravità di quelle cui si riferisce la lettera i ( espulsione dell'alunno da tutti gli istituti), punizioni, cioè, che chiudono le porte della scuola e quindi della società davanti all'alunno, che si sente escluso e reietto proprio in un momento delicatissimo in cui avrebbe estremo bisogno di guida e di appoggio e di educazione, senza che una équipe di esperti (formata da uno psichiatra, uno psico1 logo, un assistentè sociale, un esperto in pedagogia e didattica) abbia formulato una psicodiagnosi sulrallievo? non è antieducativo che una scuola amministri la giustizia con così poche garanzie e in modo tanto difforme dalla giustizia ordinaria? non è peraltro inammissibile che una legge per gran parte autoritari-a (del 1925, e ci piace far rilevare la data) regoli e disciplini questa materia? come si può procedere ad una riforma della scuola e lasciare in piedi una legisla44 Bibliotecaginobianco
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