Nord e Sud - anno XI - n. 53 - maggio 1964

Giornale a piit voci carattere ordinario e straordinario: esse sono valide quando i componenti il Collegio siano presenti in numero superiore alla metà. Le deliberazioni sono operative e sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di p,arità, prevale il voto del presidente. ·Nell'area di competenza dell'organo in esame c'è il potere di sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni: tale potere consiste nella facoltà di infliggere punizioni del grado· inferiore e nella facoltà esclusiva di infliggere punizioni del grado- st1periore. Se esaminiamo l'entità delle punizioni del grado superiore previste dall'art. 19 del R.D. del 4 V 1925 n. 653, alle lettere e, f, g, h, i, (punizioni che vanno dalla esclusione dell'alt1nno dalla promozione senza esame e dalla prima sessione di esame fino alla esclusione del predetto da tutti gli istituti), non possiamo non provare un senso di turbamento e di capogiro nel constatare co,me una materia così grave sia regolata e disciplinata in un modo che offre spunto a parecchie perplessità e parecchie riserve. Le punizioni di cui alle lettere e, f, g, i, si intendono operative non solo nell'ambito della scuola che le infligge e le applica, ma in tutte le scuo1 le di ogni tipo e grado. Il collegio dei professori, riunito nel modo sopra chiarito, appare investito di un potere sinceramente esorbitante, quale quello di prendere delle decisioni che divengono operative per tutte le altre scuole. Poteri così vasti andrebbero compensati col dono della infallibilità o comunque con un cospicuo numero di garanzie, capaci di assicurare all'allievo sotto giudizio e alla società condizioni ottime di processo. Parliamo di giudizio e di processo per il fatto che punizioni così gravi come quelle citate, aventi peraltro un forte effetto traumatizzante sulla psiche dell'allievo, fanno assomigliare il Collegio dei professori ad un'alta Corte di giustizia, corte che dovrebbe eccellere su quelle normali e perché formata da educatori ·e perché avente una finalità educativa e perché diretta a giudicare il comportamento di un individuo in formazione. Certo colui il quale considera pr.evalente nel professore il ruolo educativo, e che con malumore gli concede il ruolo di funzionario dello stato che valuta e rilascia titoli ufficiali, non senza b,atticuore potrà vedere il docente nella figura del giudice o dell'inquisitore. Lo conforteremo dicendo che questo ruolo non è privo di carica educativa, pur alimentando in noi stessi qualche dubbio su questa natura di centauro del docente: come può un vero educatore git1dicare e punire e non invece perdonare ed amare? Una vieta letteratura ci ha abituati ad ammirare lo « stoicisID:o » di certi padri romani i quali si mostravano duri e inflessibili nell'attuare la legge, anche se punitiva, nei riguardi dei lo,ro, figli. Ricordiamo anche il caso dello « stolto ... gran duca de' Greci, - onde pianse Ifigenia il suo bel volto »; e ammiriamo inàu.bbiamente tutti coloro i quali compiono il loro dovere e li ammiriamo tanto più per quanto meglio Io compiono. Ma non ammiriamo altrettanto il padre che si fa giudice del figlio (e meglio farèbbe a porsi come giudice di se stesso, visto che non seppe educare il figlio in moido da evitare che questi finisse in giudizio): ci conforta in questo la legge che prevede casi di incompatibilità, all'interno stesso del Collegio dei professori, tra il diritto che ha un certo professore di far parte del 43 Bibliotecaginobianco

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