Nord e Sud - anno XI - n. 50 - febbraio 1964

Argomenti di ricorrere alla corruzione dei privati o al disordine e alla scorrettezza amministrativa degli enti pubblici. Questo fine può, in ogni caso, considerarsi raggiunto col solo e semplice fatto del finanziamento pubblico, qualunque sia la soluzione da dare a questione, tutto sommato, marginali. Con tutto ciò, naturalmente, non si vuole affatto dire che il finanziamento pubblico dei partiti sia una specie di toccasana della democrazia; non si vuole affatto dire che, appena fosse istituito, la corruzio·ne politica sparirebbe, l'articolazione del sistema costituzionale diverrebbe perfetta, la vita interna e l'attività dei partiti si migliorerebbero automaticamente. Si vuole soltanto dire che, nel can1mino della democrazia, esso costituisce una tappa che possiamo anche considerare obbligata; e che, una volta attuato, pur lasciando zone d'ombra e dando luogo ad alcuni inconvenienti, come è nel destino di tutte le cose umane, contribuirà però complessivamente, e non poco, a ridurre o a eliminare antichi malanni istituzionali e di costume del nostro sistema politico. Dal sostenere ciò a dire che occorre subito passare all'attuazione del finanziamento pubblico, corre tuttavia non poco terreno. Un progetto di legge sull'argomento non soltanto oggi è immaturo rispetto alla preparazione dell'opinione pubblica, ma, allo stato delle cose, deve essere considerato immaturo anche da coloro che ne vedono tutti i lati positivi. La classe politica - che nella sua grande maggioranza è, n(?n a caso, e non senza prevedibili effetti, favorevoli al finanziamento pubblico - non può e non deve pensare di poter realizzare una riforma su questo terreno proponendola improvvisamente e isolatamente. C'è -tutto un contesto politico, e costituzionale nel quale un progetto del genere deve essere calato perché anche all'opinione pubblica meno qualificata possa apparire completamente giustificato. Una legge sul finanziamento non dovrebbe neppure essere proposta, ad esempio, se no-n si fosse preventivamente riusciti a fare qualcl1e passo in avanti nel campo del controllo politico e am1ninistrativo degli enti pubblici, della oculatezza dei loro impieghi e della regolarità della loro gestione amministrativa: ed è dubbio che ciò possa avvenire se, a parte il quadro politico generale, non si apprestano a questo fine almeno gli strumenti tecnici, il rafforzamento della Corte dei Conti, la netta definizione degli incarichi che i singoli consiglieri possono o non possono ricoprire. Ma è anche evidente che il finanziamento pubblico dovrebbe accompagnarsi a ben altro rigore di controllo fiscale sui maggiori gruppi economici privati del paese: col rafforzamento degli strumenti del Ministero delle Finanze, con una nuova legge sulle società per azioni, con una migliore applicazione del sistema della no1ni11atività. I 79 Bibliotecaginobianco

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