Nord e Sud - anno XI - n. 50 - febbraio 1964

I Adolfo Battaglia , I , a controllarsi reciprocamente bilanci resi pubblici. E, per quanto riguarda la pubblicità di finanziamenti aggiuntivi,: data pure per scontata una certa ino1sservanza di una disposizione in materia (ma ricordato, altresì, che l'impo,rtanza di questi finanziamenti aggiuntivi scema fortemente in regime di finanziamento pubblico) sarebbe in ogni caso un. errore non tenere conto che una norma ha valore sempre, anche quando viene infranta, e che la coscienza della sua violazione costituisce di per sé un limite al suo ulteriore superamento. Certo, ad esempio, i candidati inglesi o americani oltrepassano quasi sempre il plafond di spese fissato legislativamente (2.500 dollari, fino a un massimo di 5.000 per l'elezione al congresso, da 10.000 a 25.000 per il Senato, secondo le disposizioni dell'« Hatch politica! activities act » del 1939; 450 sterline, più un penny e mezzo, o due, per ogni elettore, per l'elezione ai Comuni, secondo il « Representation of the people act » del 1949): ma si può ritenere che anche questi limiti di spesa costituiscano un ostacolo a no·n superare eccessivamente il plafond fissato·: nel quale caso intervengono sanzioni, di opinione pubblica in primo luogo, di indagine parlamentare e di eventuale revoca del mandato, da parte del Parlamento, in casi estremi. Considerazio.ni analoghe valgono per l'iscrizione nei bilanci dei partiti di finanziamenti privati integrativi. C'è, infine, un altro grosso pro1 blema collegato con questo, ma cl1e trova forse in quanto siamo venuti dicendo una certa delimitazione: il finanziamento delle organizzazioni collat~rali e della stampa di partito. Non v'è dubbio che la pubblicità dei bilanci debba riguardare l'una e le (se riguarda la stampa di partito, deve riguardare, per ovvia conseguenza, anche la stampa indipendente: conquista democratica che del resto l'art. 21 della Costituzione già autorizza). Quanto alle organizzazioni collaterali, in particolare, occorre fare una distinzione; se si tratti, cioè, di organizzazioni a carattere politico o a carattere economico. Per le prime, la richiesta di pubblicità di bilancio può giustificarsi soltanto se, come del resto se1nbra naturale, il loro bilancio venga sussunto in quello dei partiti cui sono rispettivamente legate; per le seconde, invece, il problema non si pone perché, per meglio dire, è già risolto da accertamenti fiscali che certo possono essere approfo11diti e migliorati, ma che, in ogni caso, già operano, o dovrebbero operare. Occo,rre ricordare comunque, ancora una volta, che il fine principale di una legge sul finanziamento pubblico dei partiti non è tanto quello di impedire in ogni maniera la sovvenzione privata, ma quello, / ben più essenziale e decisivo, di eliminare la necessità della sudditanza • dei partiti al_potere economico pubblico o privato, l'obbligo dei partiti 78 Bibliotecaginobianco

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