1\11.ariPoacelli zione territoriale, dibattito la cui intensità si ~ andata accentuando in questi ultimi anni, parallelamente all'affermarsi di· una diversa concezione delle finalità e dei limiti dell'intervento statale nella vita economica del Paese, ha consentito di inquadrare il piano territoriale in una diversa luce, come avente cioè ad oggetto la più vasta pro,blematica della vita socio-eco,nomica che si svolge in una determinata porzione di territorio, ai fini di garantire l'armonico sviluppo ed il progresso eco·nomico e sociale della comunità. Una volta accolta tale impostazione, occorre vedere se il nostro ordinamento giuridico offre la possibilità di una diretta partecip·azione della comunità interessata al processo di pianificazione territoriale. Tale possibilità è in realtà offerta dall'attuazione dell'ordinamento regionale, secondo quanto previsto dalla Costituzione. Indubbiamente sussiste una grossa e preliminare difficoltà da superare: quella della opportunità o meno di far coincidere il perimetro delle regior1i esistenti con quello dei piani territoriali da formarsi, una volta accolto il principio che i piani stessi non possono non riguardare un comprensorio omogeneo, in cui si riscontrino cioè delle caratteristiche socio-economiche comuni. È questo un grave problema che non può essere facilmente risolto, a meno di non distinguere le regioni di pianificazione da quelle previste nel- · l'articolo 131 della Carta costituzionale. Peraltro è da notare che, qualora le direttive contenute in un piano territoriale regionale, pur riguardando tutta la vasta gamrria dei problemi socio-economici e di insediamento ~ussistenti nel territorio, si limitassero a delle prescrizioni di larga massima, sarebbe forse possibile attuare un coordinamento attraverso la formazione· di un piano riguardante l'intero territorio nazionale. A questo punto corre l'obbligo di avvertire che affidare alla Regione il compito della formazione e dell'ado,zione del piano territoriale regionale, non significa escludere l'intervento delle amministrazioni statali dal processo di formazione del piano: in tale fase i rappresentanti di quelle dovranno e potranno intervenire, attuandosi così una feconda collaborazione tra Stato e Regioni. A tali principi" è ispirato l'articolo 5 dello sche1na di nuova legge urbanistica predisposto dalla Commissione presieduta dal Ministro dei lavori pubblici onorevole Sullo. In tale articolo è stabilito, infatti, che le Regioni sono tenute ad adottare il piano regolatore generale del proprio territorio, con atto amministrativo della Regione, e che il piano è forinato dalla Regione con la partecipazione dei rappresentanti di alcune amministrazioni statali e di quelli degli Enti locali (comuni e provìnce) compresi nel perimetro del piano. Tali norme peraltro non sono andate esenti da critiche e vi è stato anche chi ha sollevato dubbi sulla loro costituzionalità. In particolare, si è affermato (Ramaccioni - « Nuova Rivista di Legisl.; Dottr. e- Giurisp. » - 1963, n. 8) eh~ i limiti dell'autonomia regionale in materia urbanistica sarebbero sostanzialmente da ricercarsi nel concetto di urbanistica quale i costituenti 68 Bibliotecaginobianco
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