Nord e Sud - anno X - n. 47 - novembre 1963

La finanza delle Regioni a statuto ordinario nello schema proposto nel progetto di legge, il 70% dell'incremento naturale del gettito delle imposte in relazione alle quali la partecipazione è concessa sul piano nazionale 40 - possa « apportare una seconda correzione agli squilibri regionali che, 11onostante la ripartizione sulla base dei costi totali dei servizi nelle singole Regioni, le disparità di esigenze e di condizioni fatalmente determineranno ». Ciò che ci sembra alquanto dubbio è che tali due « correzioni » siano effettivamente sufficienti ad orientare verso una ripartizione ottima il sistema finanziario relativo alle Regioni a statuto ordinario: la rilevanza della prima « correzione » andrà fatalmente riducendosi col tempo, man mano che l'ammontare originario del contributo andrà riducendosi nella sua importanza relativa rispetto agli « incrementi naturali » delle imposte; la rilevanza della seconda « correzione » dipende dalla stessa sua capacità di funzionare in senso redistributivo, dato che non è detto che il meccanismo dei contributi speciali debba senz'altro tornare a vantaggio delle aree meno sviluppate, che sono anche quelle meno attrezzate a formulare· ed a sostenere in sede politica adeguati programmi di sviluppo. Come si è detto, in ogni modo, uno dei pregi fondamentali del sistema proposto dal progetto di legge sulla finanza delle Regioni a statuto ordinario è quello di consentire l'attuazione di qua1siasi tipo di distribuzione dei fondi che si ritenga preferibile, modificando nel senso voluto il meccanismo di ripartizione. 12. - Con le osservazioni che abbiamo avanzato in questo scritto non si sostiene naturalmente che le partecipazioni non dovrebbero avere alcuna parte in un sistema coerente di finanza regionale: affermare alcunché del genere sarebbe del tutto ingiustificato. Ciò che intendevamo chiederci è se effettivamente l'apporto delle partecipazioni alla finanza delle Regioni, nella misura proposta dalla Commissione Tupini e più ancora dal progetto di legge cui ci siamo più volte riferiti, non sia eccessivo. È bensì vero che, attraverso il sistema proposto nel progetto di legge, ci si libera del collegamento delle entrate di ogni Regione al gettito realizzato nel suo territorio; ma ci domandiamo se, a questo punto, non possa addirittura farsi a meno anche del collegamento al gettito di una o più imposte da ripartirsi in sede centrale. Affidarsi all'alea di una variazione o di un tasso di variazione imprevisto delle imposte in questione non è forse irra40 Sia i contributi speciali che il 70% dell'« incremento naturale del gettito» di cui si dice in testo dovrebbero essere ripartiti tra le Regioni che li impiegheranno « per determinati obiettivi di piani generali e settoriali di sviluppo economico ,.. regionale, disposti in relazione alla programn1azione economica nazionale». 47 Bibliotecaginobianco •

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