I Federico Pica De Vita, sono compresi nella. dizione della. Comn1issione, al secondo comma, mentre nell'ulti1no comma si parla ·di un patrimonio e di un demanio della Regione. E poiché l'on. De Vita aveva proposto di stabilire che dovesse essere la Regio·ne a deliberare i tributi, nei lìmiti fiss~ti dallo Stato, l'on. R11ini aggiunse: « Il sig11ificato del testo del Comitato è che la legge della Repubblica assegria alla Regione· la facoltà di emettere tributi in determinate n1aterie; la Regione ne farà l'uso che crede. Se usassimo la formula De Vita, potrebbe sorgere l'equivoco che la Regione possa essa determinare tributi clz.e non sono previsti dalla legge dello Stato. Poiché la nzateria imponibile è sempre la stessa, è necessario che sia lo Stato con le sue leggi a precisare i tributi ai quali può attingere la Regione. Resta f ernzo che la Reg·ione delibererà ed applicherà essa i tributi che la legge le attribiLisce ». Quanto ai « contributi speciali », Ruini precisò che « è sempre lo Stato a valutare e a decidere se sia il caso di assegnare i con,tributi speciali; ma questi costituiscono una fondata attesa della .Regio11e, e la loro assegnazione non h,a luogo arbitrariamente e capricciosamente come favo re di Governo o burocrazia, ma coi criteri stabiliti dalla legge ». Infine, all'on. Laconi, che aveva chiesto chiarimenti circa la portata del secondo co-rrima, rispose: « A tutte le Regioni non spetta la stessa quota; ma vie11e determinata e graduata a seconda che i tributi propri bastino più o 1neno all'adempimento delle funziorii. Non è una graduazione che si. discuta volta per volta; 1na clze de've essere, in certo senso, automatica, in base a criteri stabiliti ilna volta tanto per leg·ge ». Tutto ciò significa che il criterio assolutamente prevalente accettato nella Costituzione Italiana in relazione alla finanza regionale è quello di far dipendere l'entità delle entrate delle Regioni dall'entità del fabbisogno finanziario relativo ai servizi che a tali Enti sono affidati. È questo il criterio di base cui il progetto di legge presentato alle Camere si informa. Deve rilevarsi, tuttavia, che, accanto al limite al quale si è fatto già cenno, quello- cioè di ridurre entro ristrettissimo spazio l'autonomia finanziaria delle Regioni, il progetto in questione sembra non del tutto soddisfacente anche per quanto riguarda il problema della ripartizione dei fondi tra le divèrse Regioni. Può ammettersi senz'altro che, come si afferma nella Relazio·ne che_ accompagna il progetto, il riferire la distribuzione tra le singole Regioni delle quote di partecipazione ripartite sul piano nazionale, alle spese effettuate dallo Stato in ciascuna Regione abbia « un indubbio effetto perequativo fra le Regioni rispetto ad una -ripartizione che fosse stata riferita esclusivamente ai tributi percetti in loco »; e che il sistema dei contributi speciali - al cui ammontare andrebbe ad aggiungersi, 46 Bibliotecaginobianco ...
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