Nord e Sud - anno X - n. 47 - novembre 1963

La finanza delle Regioni a statuto ordinario erariali, in modo che ancl1e le Regioni meno provviste di mezzi possano provvedere alle loro funzioni essenziali. Ecco la sostanza dell'autonomia, da realizzare appunto, sia con tributi esclusivamente assegnati alla Regione, sia con quote di tributi dello Stato; il quale punto va inteso non soltanto nel senso che vada alla Regione una parte di dati tributi riscossi nel suo territorio, 1na che possa spettare una parte del gettito generale di qualche tributo dello Stato. Con la graduazione delle quote, diversa a seconda dei bisogni delle Regioni (n1aggiore nella Basilicata che nelle ricche Regioni del Settentrione) si ha modo di mettere le più povere in grado di adempiere le loro funzioni essenziali ». Quest'aggettivo fu poi mutato in normali, perché << la prima espressione poteva sembrare troppo stretta, troppo all'osso ... Si è preferito far capo al criterio della normalità, che non va inteso in un senso di mera conservazione e manutenzione; ed imprimere un ritmo progressivo di sviluppo, nel limite delle risorse finanziarie attribuite stabilmente alla Regio·ne. Quando, invece, si tratta di attività straordinarie ed essenziali che, sempre nell'ambito dei propri compiti, la Regio,ne intende svolgere per intensificare ed agevolare il proprio sviluppo - e a tale sforzo non possoino bastare le risorse normali - allora sorge la necessità di provvedere in modo particolare. A questo riguardo il Comitato ha creduto di abbandonare il sistema dei fondi speciali o di solidarietà, che dà luogo a complicazioni e a possibili contrasti fra Regioni che elargisco.no e Regiorii che ricevono. Non ha creduto, come fanno alcuni emendamenti, di parlare di sovvenzioni, che non è espressione degna o di integrazioni di bilancio, che richiama metodi ed inconvenienti ai quali si vuole ora por fine, per gli enti locali. È molto meglio stabilire, e dire semplicemente, che per determinati scopi, al di là delle funzioni normali - nel senso che ho spiegato - lo Stato assegnerà, con le sue leggi, alle Regioni, contributi speciali. Il che potrà avvenire, di fatto, con attribuzioni di cespiti ad hoc o con prelievo dal complesso del bilancio statale; senza bisogno di istituire macchinosi e contesi fondi di solidarietà. Le Regio1 ni potranno avanzare le loro richieste, e farle valere, attraverso il Parlamento, e specialmente il Senato, dove avranno una più diretta rappresentanza. Io ho sostenuto e difendo, questo modo più pronto e più lineare di venire incontro alle aspirazioni delle Regioni me.no fortunate ... La Costituzione non può stabilire che principi generali. Dovrà poi intervenire una grande legge tributaria sulla finanza ·degli enti locali, in coordinazione con quella dello Stato ». In una successiva seduta, in sede di replica ai presentatori di emendamenti, l'on. Ruini rese ulteriori dichiarazioni interpretative (A. C., pp. 5792-5796). Anche i redditi patrimoniali, d~sse, rispondendo all'on. 45 Bibliotecaginobianco

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