I ) La finanza delle Regioni a statuto ordinario a tal punto che è difficile dire dove finisca il primo e cominci il secondo 37 ; sulla base di questo dato anche le responsabilità politiche finiscono per confondersi, in quanto allo Stato non mancl1erebbero strumenti validi di intervento anche rispetto a finalità il cui perseguimento fosse affidato ad Enti locali, ove esso riconoscesse la presenza di suoi interessi da tutelare. Per questa via si giunge ad affermare una responsabilità generale dell'Ente centrale per la maggior parte dei problemi: a conclusioni del genere, come si è detto, la letteratura inglese è ormai pervenuta da tempo. A tali responsabilità lo Stato fa fronte in parte attraverso suoi diretti interventi ed in parte attraverso l'azione degli Enti locali, sia pure salvaguardandosi con i necessari controlli: anche in quest'ultimo caso, tuttavia, bencl1é solo indirettamente, esso resta in sede politica responsabile nei riguardi del servizio in questione, entro i limiti in cui dalla sua condotta dipenda la possibilità stessa che l'Ente locale possa far fronte ai compiti cl1e sono ad esso affidati. In buona sostanza, l'Ente locale sarebbe responsabile rispetto all'ottima utilizzazione dei mezzi che gli siano affidati, mentre della disponibilità da parte di esso di tali mezzi in misura sufficiente resterebbe responsabile lo Stato. Questi rilievi acquistano naturalmente un peso ancora maggiore se si parte proprio dall'ipotesi che ai servizi pubblici affidati dall'Ente locale sia interessato anche lo Stato, come nel caso delle istituende Regioni italiane 38 • 11. - Che, oltre tutto, il criterio del collegare strettamente le entrate di un Ente locale al reddito della collettività che esso amministra sia a giusto motivo respinto nella legislazione italiana, almeno per quanto riguarda la fina11za regionale, chiaramente risulta dai seguenti passi riportati dalle discussioni avvenute in sede di preparazione ed approvazio!}e, presso l'Assemblea Costituente, dell'art. 119 della Costituzione, cl1e disciplina appunto il sistema finanziario delle Regioni a Statuto ordinario. Ci sembra interessante, a tal pro,posito, far riferi37 Tutto ciò significa che una chiara linea di demarcazione tra servizi da affidarsi allo Stato, alle Regioni o agli Enti minori nella maggior parte dei casi non è rintracciabile: si vedano, ad es., in tal senso ·sH1RRAs G. F., vol. cit., p. ·157 e p. 259 e ARENA C., Corso cit., p. 635. 38 È ben noto infatti che le principali fra le competenze assegnate dalla Costituzione alle Regioni a Statuto normale (agricoltura e foreste; urbanistica; turismo, ecc.) sono attualmente affidate allo Stato, e si è naturalmente assai lontani dal ritenere che quest'ultimo non abbia, in relazione a tali competenze, alcuna sua specifica finalità da perseguire .. dal momento che esso attualmente le esercita. 43 . Bibliotecaginobianco
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