Federico Pica valutare la convenienza delle linee di politica perseguite dall'Ente che l'amministra, semplicemente paragonando ii primo con il secondo. Ciascun Ente sarà così costretto a prescegliere quella politica dell'entrata e della spesa che incontri nel 1nodo più pie110 l'approvazione d.ei suoi amministrati, al cui giudizio politico esso è sottoposto. Anche se, come si è detto, tale principio è indisc·utibilmente valido, ci sembra però piuttosto dubbio che di esso possa rintracciarsi in relazione al sistema delle partecipazio11i una applicazione adeguata, almeno sulla base delle argo1nentazio11i cui ci siamo riferiti, senza entrare cioè in un discorso che si svolga in termini di « equità tributaria » 36 • Intanto, l'Ente locale non ha alcuna possibilità di variare l'onere che esso impo11e alla collettività modificando l'ammontare del prelievo: sia che le quote di partecipazione siano differenziate, sia che non Jo siano, l'ammontare del prelievo non dipende dalla scelta dell'Ente, ma da quella dello Stato, al quale pertanto il cittadino attribuirà l'onere che sopporta. In realtà il principio in questione non potrebbe essere pienamente applicato se non attraverso il sistema delle imposte autonome, conservando cioè agli Enti un margine effettivo di autonomia, il che probabilmente contrasterebbe con l'esigenza del coordinamento. Nel caso di partecipazioni differenziate, inoltre, il presupposto sul quale il principio cui si è fatto cenno si basa, che cioè le entrate dell'Ente locale derivino dalla capacità contributiva della collettività che esso amministra, è in sostanza aggirato. 11 differenziare le quote di partecipazione, infatti, po11e in evidenza proprio l'impossibilità di far fronte con capacità co11tributiva locale alle spese locali. La capacità contributiva locale è artificialn1e11te creata attraverso la rinuncia da parte dello Stato a quote aggiuntive d'irnposta. Per quanto riguarda il lato della spesa, d'altra parte, ben difficilmente potrebbe attribuirsi per u11vasto settore di servizi pubblici una responsabilità specifica ed esclusiva all'Ente locale - responsabilità senza la quale il principio cui si è fatto cenno non avrebbe alcuna possibile applicazione - in qua11to l'i11teresse generale dello Stato e l'interesse specifico della collettività locale sono assai spesso intrecciati 3_6 Una ampia analisi dei problemi connessi con la determinazione concreta di un ideale accettabile di « giustizia » in campo fiscale è condotta da GANGEMIL., Finanza Pubblica, voi. I cit., pp. 347-9; in essa si riconosce che a tale ideale non può darsi un contenuto valido in assoluto, ma che la determinazione degli obiettivi da perseguirsi in tal campo in buona sostanza dipende da molteplici fattori, politici, economici e sociologici. Per un'ampia bibliografia su questo problema, con particolare riferimento al concetto di capacità contributiva, si veda GIARDINA E., Le basi teoriche del principio della capacità contributiva, Milano, Giuffrè, 1960. 42 Bibliotecaginobianco
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