• • • La finanza delle .Regioni a statuto ordinario eventuali tributi propri » 28 ; dall'altro lato, sulla base dell'asserita non legittimità di un ricorso a strumenti che comportassero una tendenziale redistribuzione di reddito da Regione a Regione. Alla proposta, infatti, di assegnare un ruolo prevalente, nel sistema finanziario delle Regioni, a strumenti di tal genere - come, per fare un esempio, i block grants britannici - secondo quanto riferisce l'on. Tupini, « è stata opposta una ragione di principio. Non sembra confacente con una retta concezione dell'autonomia locale il disancorare completamente le entrate tributarie dell'ente da quelle che sono le reali sue capacità economiche. Una quota risultante dal riparto effettuato in sede nazio·nale sul gettito globale dell'I.G.E. toglierebbe alla Regione il senso vero della propria economia e lo stimolo ad incrementare effettivamente il pro·prio reddito e il volume delle proprie attività, sola base seria sulla quale possa essere impostato un sano sistema di finanza regionale » 29 • Non restava, perciò, che il sistema delle partecipazio·ni, costruite nel mo·do che s'è detto, che l'evidenza dei dati preparati dall'I.S.C.O. imponeva fossero differenziate, ed anche ampiamente differenziate 30 • 9. - Non può dubitarsi della effettiva rilevanza delle obiezioni con le quali il Prof. Arena giustifica l'ampio ricorso al sistema delle partecipazioni, nella sua più stretta interpretazione, che si ritiene opportuno da parte della Commissione. Esso, infatti, non darebbe origine alle complicazioni politiche cl1e presumibiln1ente si manifesterebbero se il problema della redistribuzione territoriale dei redditi fosse direttamente affrontato 31 • Lo stesso Arena, del resto, non manca di attenuare la portata di questi rilievi, ammettendo cl1e « si potrebbero contemplare marginalmente sussidi per servizi speciali, e contributi speciali per spese di sviluppo (gra11ts in aid), anche forfaitari (block grants) » 32 • Sembra, invece, potersi assai difficilmente condividere l'obiezione, riportata dall'on. Tupini, che il sistema delle partecipazioni inteso in senso stretto sia necessitato sulla base di motivazio-ni di fondo, relative alla natura stessa dell'autonomia locale. Se, come ci sembra probabile, ciò che vuol dirsi nel brano della Relazione Tupini da noi citato è che sarebbe da evitare che le disponibilità finanziarie dell'Ente siano disancorate dal livello dei redditi della coilettività che esso amministra, è forse non arbitrario chiedere sem28 ARENA C., Notà cit. p. 86. 29 TUPINI U., Relazione cit., pag. 15. 30 Si veda, per tali dati, il se·condo volt1.Il1edella Commissione Tupini, Studi sulla finanza regionale, cit. 31 A.RENA C., Note eit., p. 87. 32 ARENA C., Note cit., p. 88. 39 Bibli.otecaginobianco I •
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