Nord e Sud - anno X - n. 47 - novembre 1963

La finanza delle Regioni a statuto ordinario nazionale realizzato• nel territorio di ciascun Ente: perciò, se il gettito globale dell'imposta varia, nulla assicura che per ogni Regione continui a persistere, ammesso che la si sia realizzata, una relazione tale che l'ammontare del contributo sia proporzionale nella misura voluta all'ammontare presumibile della spesa. Ad esempio, alla Lombardia vada il . 20% del gettito I.G.E. prelevato nel suo territorio e alla Campania il 50%, quote che per ipotesi neìl'anno I coprono in maniera soddisfacente il rispettivo fabbisogno; è possibilissimo ed anzi probabile che nell'anno II il gettito I.G.E. in Lombardia sia cresciuto in modo tale da coprire più che abbondantemente l'incren1ento delle spese, mentre in Campania il gettito dell'imposta non copra che un jncremento modestissimo di esse; nell'anno III e nei successivi la situazione potrebbe tendere, e probabilmente tenderebbe, a peggiorare ancora nei riguardi della situazione relativa della Campania rispetto alla Lombardia. Il sistema proposto nel progetto di legge supera, invece, come si è detto, ogni rischio di sperequazione che derivi dal diverso tasso di incremento nello spazio territoriale delle diverse Regioni, del gettito delle imposte rispetto alle quali la partecipazione viene concessa. Esso non supera, tuttavia, da un lato il rischio che l'ammontare complessivo delle partecipazioni possa risultare insufficiente o sovrabbondante rispetto alle esigenze degli Enti; dall'altro, il rischio che le esigenze di bilancio di un Ente, crescendo per un qualsivoglia motivo ad un tasso diverso da quello della maggior parte degli Enti, non trovino per tale Ente ragionevole copertura nelle sue entrate. Il primo rischio è naturalmente connesso col sistema stesso delle partecipazioni e, mantenendosi nell'ambito di tale sistema, era possibile ridurlo, scegliendo accuratamente le imposte rispetto alle quali co,ncedere la partecipazione, ma non eliminarlo; al secondo si è tentato nel progetto di legge di ovviare attraverso un meccanismo al quale si accennerà nel seguito di questo scritto. Il secondo elemento che ci fa ritenere preferibile il sistema di partecipazione, quale è proposto nel progetto di legge, consiste nel meccanismo cui si è fatto cenno, che potrebbe porre riparo agli squilibri che si verificherebbero nei bilanci di singoli Enti le cui esigenze finanziarie crescessero ad un tasso superiore a quello medio dell'insieme delle Regioni. L'incremento naturale della quota concessa in partecipazione del gettito delle imposte la cui ripartizione viene effettuata sul piano nazionale viene suddiviso in due ·parti : la prima, del 30 % , viene suddivisa tra le Regioni sulla base del loro presumibile fabbisogno; il rimanente 70% affluirà ad un fondo che provvederà a ripartirlo tra le Regioni che lo impieghino per determinati obiettivi dei 35 Bibli tecaginobianco I

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