La finanza delle Regioni a statuto ordinario / ottimo se i dati del problema (situazione di bilancio dell'Ente; sue finalità da raggiungere; ammontare del gettito dell'imposta in questione; ecc.) si modificano 20 • L'esperienza, e ci riferiamo in particolar modo alla esperienza tedesca 21, sembra indicare, anzi, che le quote di partecipazione tendono àd essere piuttosto rigide rispetto al variare di questi dati, soprattutto in considerazione della poca speditezza delle scelte politiche in una materia in cui i contrasti di interesse possono essere notevoli. Può accadere, cioè, che gli Enti locali siano indotti ad utilizzare in un qualche modo disponibilità finanziarie che superano le loro esigenze, adeguando così la spesa alle disponibilità di bilancio; può succedere anche che tali Enti si trovino a non poter coprire programmi di spesa di indubbio interesse, semplicemente perché i fondi di cui dispongono - l'ammontare dei quali è, per una parte decisamente prevalente, rigido per definizione rispetto alle esigenze dell'Ente, in quanto dipende dalle scelte di un soggetto diverso da esso - non sono sufficienti. Questo discorso, naturalmente, ha rilevanza relativa rispetto al complesso degli Enti locali, in quanto si può ammettere che, grosso modo, l'ammontare globale delle partecipazioni possa essere fatto variare in conformità del modificarsi delle esigenze complessive di essi. L'osservazione acquista, tuttavia, peso quasi decisivo o,ve si consideri la situazione di un singolo Ente locale, le cui esigenze di bilancio, o le cui risorse finanziarie, nel caso in cui la partecipazione sia accordata rispetto al gettito di una certa imposta prelevata sulla collettività che l~Ente locale amministra, si modifichino ad un tasso diverso, od in 20 L'Arena ammette giustamente cl1e, al di fuori di un sistema in cui le entrate siano amministrate dal centro (sussidi) o attribuite in esclusiva agli enti locali (imposte autonome), si dà luogo ad inconvenienti di sperequazione, di mihore sensibilità e responsabilità, di rigidità ( Corso cit., p. 643). L'osservazione è in realtà rµerita al sistema delle addizionali o sov1imposte, ma nulla vieta di riferirla alle partecipazioni, ove per partecipazione si intenda l'attribuzione all'Ente locale di una quota del gettito di una certa imposta, quota determinata dall'Ente centrale e non suscettibile di variazioni se non attraverso provvedimenti di legge. Che dal sistema delle partecipazioni derivino inconvenienti di rigidità delle entrate assegnate a ciascun Ente locale è affermato da ROLPH E. A. e BREAK G. F., Publio Finance cit., p. 414: « Lo svantaggio del sistema delle partecipazioni (tax sharing) dal punto di vista degli Enti locali consiste nella perdita da parte di questi della possibilità di manovrare le imposte in questione in relazione alle loro esigenze di bilancio. Nessuno di tali Enti, preso isolatamente, è in grado di far variare, acèrescendole o riducendole, le entrate che derivano da tale fonte». 21 In Germania, malgrado recenti polemiche (se ne ritrovano glj_ echi in « Rassegna della Stampa - Problemi fiscali», 1962, n. 11250, 11254, 11374, 11380), la ripartizione delle imposte sul reddito e sulle società, divenuta per ammissione di tutti decisamente inadeguata rispetto alle esigenze della Federazione, cui è assegnato troppo poco, e dei Liinder, cui è assegnato troppo, non· ha subìto in sede legislativa alcuna modifica. ~ 31 Bibliotecaginobianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==