• Mario Chiari guenze che da essa si deducano, una cosa rimane ~ndubitabile, e cioè che le prescrizioni relative agli insedian1enti residenziali ed industriali non possono essere formulate senza tener conto dell'azione delle variabili extraurbanistiche, ed in primo luogo di quelle econo·miche. E necessario, quindi, che di tutto ciò sia tenuto debito co11to al momento di predisporre nuove norme legislative aventi per · oggetto l'attività t1rbanis tic a. Appare anche evidente che, data l'indubbia sussistenza di reciproche interrelazioni e di condizionan1e11ti tra problemi economici e problemi urbanistici, una nuova disciplina urbanistica non possa non lasciare, per così dire, la porta aperta alla predisposizione di strumenti diretti ad assict1rare un coordinamento fra pianificazione urbanistica e programmazione economica, una volta che quest'ultima sarà diventata un fatto concreto, quali che siano le caratteristiche che essa concretamente assumerà. Tutto ciò spiega il motivo per cui il Ministro Sullo chiamò a far parte della Commissione da lui nominata anche economisti e sociologi; affinché si avesse appunto una visione globale dei problemi. .Sullo schema proposto da questa Co1nmissione si sono avute, come· è noto, vivaci polemiche. Lo scl1ema consta di 5 Titoli, rec-anti rispettivamente le norme generali, i principi fondamentali della legislazione regionale, le norme statali sull'attività urbanistica, disposizioni comuni e disposizioni transitorie e finali. E per la· migliore intelligenza dei termini del problema sarà opportuno fare un breve cenno delle norme contenute nello schema. Occorre innanzi tutto rilevare che, non essendo stato ancora attuato l'ordinamento regionale, si è provveduto sia a predisporre, sotto il titolo II, un complesso di norme, costituenti una legge cornice per l'attività legislativa regionale in materia urbanistica, sia a proporre, sotto il titolo III, una serie di norme destinate a scomparire una volta che le Regioni siano istituite ed emanino la propria legge urbanistica, della quale le stesse norme del titolo III potrebbero costituire un utile elemento di raffronto e di guida. Le norme del titolo IV dovrebbero invece aver. valore sia 11ella fase antecedente che in quella successiva alla emanazione delle leggi regionali, corne pure dovrebbe accadere per le disposizioni (tre articoli in tutto) racchiuse nel titolo I dello schema. All'articolo I è detto che l'indirizzo ed il. coordinamento nazionale della pianificazione urbanistica si attuano nel quadro della programmazione economica nazionale ed in riferimento agli obiettivi fissati da questa, anche per quanto riguarda i programmi generali e di settore 80 Bibliotecaginobianco •
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==