Argonienti nistica, il Ministro Sullo individuò la ragione di tali deficienze in tutto il sistema posto in essere dalla legge del 1942 per quel che concerne il trattamento dei privati proprietari di aree, problema di cui ci si occt!perà ampiamente più oltre. È quindi incontestabile l'esigenza di una revisione totale o, meglio, di una diversa radicale impostazion~ del problema per pro·porre soluzioni nuove, anche alla luce dell'esperienza acquisita. A questo punto e necessario fare un piccolo passo indietro e ritornare con la memoria alla fine del 1960, quando l'allora Ministro dei LL.PP., On.le Zaccagnini, consapevole di quella esigenza, affidò ad una apposita Commissione l'incarico di predispo-rre uno schema di nuova legge urbanistica. La Commissione assolse il compito affidatole elaborando un testo che si discostava in una certa misura dalla legge urbanistica del 1942, senza peraltro tener conto di una delle più radicali innovazioni introdotte dalla Carta Costituzionale nell'ordiname·nto giuridico italiano, e cioè la prevista costituzione delle Regioni in Enti autonomi con propri poteri e funzioni: grossa lacuna, se si tiene presente che., tra le materie per le quali la Regione, in base all'art. 117 della Costituzione, emana proprie norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, v è anche l'urbanistica. È da avvertire peraltro che, nello schema predisposto dalla Commissione nominata dell'on. Zaccagnini, si riscontrava, rispetto alla legge u_rbanistica del 1942, una maggiore considerazione delle variabili ..extraurbanistiche in sede di formazione dei piani, e si proponeva una diversa soluzione per quel che concerne la indennizzabilità dei vincoli e delle limitazioni di carattere urbanistico, indennizzabilità decisamente · esclusa dalla legge vigente. In ogni modo si avrà occasione più avanti di affrontare ampiamente quest'ultimo problema, la cui soluzione costituisce il fulcro di qualsiasi legge urbanistica. Il nuovo Ministro dei LL.PP., On.le Sullo, ritenne opportuno nominare una· seconda Com·missione, con l'incarico di elaborare un nuovo schema di legge. Ciò fu ritenuto necessario anche in vista dell'attuazione dell'ordinamento regionale e degli studi, ormai giunti in fase abbastanza avanzata, per la programmazione economica nazionale. A questo proposito occorre rilevare che sempre più si va affermando una nuova concezione della scienza urbanistica, intesa nor1 più come avente ad oggetto la migliore strutturazione degli aggregati urbani, ma tutti i complessi aspetti della vita sociale che in essi si svolge. Qualunque possa essere la posizione che si assuma rispetto a questa nuova impostazione del problema e quali che siano le conse79 Bib.liotecaginobianco
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