Nord e Sud - anno X - n. 46 - ottobre 1963

La legge urbanistica di Mario Chiari ARGOMENTI Prima di parlare dello schema di nuova legge urbanistica, che, come è noto, è stato al centro dì vivaci polemiche alla vigilia delle recenti elezioni politiche, ·sarà opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale, che valgano ad un più esatto inquadramento del problema. La prima domanda da porsi è se una nuova legge urbanistica sia veramente necessaria o se potrebbe viceversa ritenersi sufficiente apportare una serie di più o meno profonde modifiche alla legge oggi vigente, cioè alla legge 17 agosto 1942, n. 1150. La risposta a tale quesito può trovarsi nella stessa relazione che accompag11a lo schema di nuova legge 11rbanistica (di cui si dirà più oltre) laddove si afferma cl1e la legge del 1942, pur contenendo principi che possono ritenersi ancora validi, ~eve nel suo· complesso considerarsi largamente superata; e ciò non solo in conseguenza delle innovazioni introdotte dal 1942 ad oggi nell'ordinamento costituzionale ed amministrativo del Paese, « •.. ma anche, e soprattutto, in quanto· i suoi istituti fondamentali si sono dimostrati inadeguati di fronte alla vertiginosa espansione del fenomeno urbanistico, alle nuove esperienze maturate nel frattempo nel nostro Paese e nei Paesi esteri, al sempre maggiore sviluppo che sono andati assumendo i problemi di indirizzo e di coordinamento delle attività sia pu.bbliche che private ». Il Ministro dei LL.PP., On.ìe .Sullo, intervenendo- alla Camera dei Deputati al termine della discussione sul bilancio del suo dicastero, il 23 ottobre 1962, citò l'opinione del Prof. Valle, Presidente della Sezione urbanistica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, _a proposito della situazione attuale, affermando che « la generalità e l'ampiezza progressivamente assunte dalla violazione dei piani regolatori e dei_ regolamenti edilizi ed in genere di ogni altro strumento similare hanno assunto un aspetto di tale gravità da configurare un vero e pro·prio fenomeno di frodi ai danni della collettività, nel cui interesse va predisposta la disciplina urbanistica ». Confortato anche dall'opinione del Prof. Giuseppe Guarino, uno dei giuristi membri della Commissione incaricata di predisporre 11no schema di 11uova legge urba78 Bibliotecaginobianco •

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