Nord e Sud - anno X - n. 46 - ottobre 1963

Ruggero Moscati tutte quelle persone che dannificl1eranno all~ Comone dell'Università », che è quanto dire ai be11i den1aniali del Comune. Oltre il capitano, che deve avere suoi « iurati et fameglie » e non può domandare « all'Università né homini di quella da sua parte, né stantie né prisonia » né può « costrengere né domandare homini de detta terra a guardare presoni », ma deve « stare et regere Corte allo mercato de Serino »; son di nomina baronale altresì il baglivo ·e portolano ( due cariche ben distinte che si confondono ormai nella stessa persona) e il dipendente mastro d'Atti. I proventi del banco di giustizia, sia della corte del capitano sia di quella del baglivo·, sono naturalmente del feudatario, salvo q11alche eccezionale diritto riservato all'Università; ma i poteri del baglivo sono molto limitati non solo per la tenuità delle condanne che egli può infliggere - penalità di poco conto, danni procurati da animali, o ad essi inferti, piccole contravvenzioni e simili - ma per il principio, ribadito con estrema chiarezza in vari articoli dei capitoli, che né il baglivo né tanto meno i « jurati » sia~o « da credere senza_ testimoni » e che ogni condanna per essere valida deve essere seguita e sottoscritta dai giu,dici annali. Parimenti limitazioni molto recise, con una casistica quanto mai varia ed ampia, erano· previste pei diritti di specifica - copie e cassature di processi, significatorie, esecutorie, citazioni di testimoni e simili - del mastro d'Atti, il quale, alla pari del capitano, non può rimanere in carica più di un anno e . non può fare « mandato a nullo, né procedere a captura, ma solo a pigliare informationi et fare suo officio di mastro d' Atti, siccome sempre è stato observato, eccetto trovandosi presente in qualche delitto grave ». Di fronte agli ufficiali baronali, quelli dell'Università. Il barone - stabiliscono i capitoli - non si può « intromettere nella creazione de gli officiali, sindaci et eletti ma solo de la confermatione de uno sindaco et quattro eletti quolibet anno eligendi per detta Università». Così pure, l'Università deve eleggere due dei quattro giudici annali (gli altri due son di nomina baronale) nonché i catapani, similmente sottoposti a conferma da parte del feudatario. Il compito di questi ultimi ufficiali è quello di far da guardiani al demanio « comune » dell'Università, impedendo indiscriminati danni al patrimonio· boschivo da parte dei cittadini, nonché di sovraintendere all'annona, alla vendita dellé carni e al controllo in genere dei pesi e misure. I capitoli del 1584 sono molto rigidi nel prevenire qualsiasi eventuale abuso da parte della Corte comitale, ed è significativo che si vietino al barone alcune lievi interferenze o inframettenze abusive che noi saremmo portati a ritenere più che normali in un clima feudale! 122 Bibliotecaginobianco •

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