Nord e Sud - anno X - n. 46 - ottobre 1963

Breve storia di una famiglia « !1orgnese » del Mezzogiorno: il 500 3. - Ma, per penetrare più a fondo nella vita locale e per conoscere da vicino con sufficiente chiarezza la prassi amministrativa e giudiziaria di un paese· feudale del Mezzogiorno, nelle cui « strutture » deve necessariamente inserirsi, nello scorcio del '500, l'attività dei Moscati, è opportuno, non solo attraverso, quei capitoli, ma attraverso altri documenti superstiti, delineare brevemente gli effettivi poteri del feudatario in rapporto a quelli dell'Università. Già nel 1537, per merito di una laboriosa trattativa che aveva visto in µna posizione di battaglia, in nome dell'Università, Palmiero Moscati, Giambattista Tramaglia, Ferdinando· De Leonardis e Geronimo Magnacervo, il feudatario aveva concesso ai cittadini gli usi civici nel bosco feudale di Ogliara ed aveva tra11satto ogni suo diritto di privativa sulle taverne e sui forni del· Serinese, in cambio di una somma annua di danaro·: rimanevano nelle sue mani il castello, che già a fine '500 non ebbe più la guardia armata e cominciò ad andare lentamente in rovina, i diritti sulle acque, le ferriere che venivano ogni anno fittate a speciali assuntori qt1asi sempre del posto, i molini feudali anch'essi gestiti da appartenenti al ceto medio locale, un non vasto dominio boschivo di natura feudale di cui spesso già cominciavano a vendersi singoli appezzamenti che conservavano intatta nel trapasso la loro caratteristica « feudale », quella cioè di essere esenti da imposizioru locali verso l'Università, ed alcuni beni burgensatici per i quali il feudatario era invece tenuto a pagare al Co1nune, alla pari degli altri « forestieri laici non abitanti », la cosidetta « bonatenenza ». In quanto alla giurisdizione, il barone aveva il diritto e l'obbligo di nominare in Serino un capita110·, che -- secondo il preciso disposto dei capitoli del 1584 - doveva essere un dottore in legge, non del luogo, ma di una terra distante aln1eno 15 miglia, durare in carica non più di un anno, dare « plegieria » prima di prender possesso· dell'ufficio ed essere alla fine soggetto a « si11dacato ». Il capitano manteneva l'ordine pubblico nella zona, era il capo della Corte criminale locale, ma nell'amministrare giustizia era assistito da giudici annali del posto, nominati ogni anno per metà dal barone e per Il)età dall'Università. Ed egli, come si è già visto, si considerava il rappresentante, non solo del feudatario, ma del potere centrale di cui trasmetteva gli ordini all'Università. Per di più, secondo i capitoli del 1537 e del 1584, il ·capitano aveva obblighi precisi anche .11ei confronti dell'amministrazione comunale: era tenuto ad aiutare « gratis » il sindaco•, i « raccoglitori » ed altri addetti destinati a riscuotere non soltanto « li fiscali, impronti et altro· per li regi pagan1enti », bensì 1~ stesse « exationi dell'Università »; aveva l'obbligo, inoltre, di « astrengere et fare pagare 121 Bioliotecaginobianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==