Lettere al Direttore • senso (e mi pare sia quello che fautore intende :dire) che non lo scioglimento ma la minaccia dello scioglimento sia oggi la vera arma. La sanzione è stata qualche volta applicata e lo schema responsabilità-scioglimento realizzato; lo stesso può accadere nel futuro, e questo basta a mantenere a freno il Pa-rlamento. Ma non mi pare un ragionamento del tutto accettabile. In questo secolo - come già detto prima - l'unico esempio di scioglimento « punitivo » è quello del 1924, in una situazione anomala, con tre grandi partiti in Parlamento. Ed in questo secolo so·no prevalse le condizioni che rendono lo scioglimento « punitivo » impensabile, come si è cercato di dimostrare. Bisogna risalire allora al periodo vittoriano. Ma applicare lo schema responsabilità-scioglimento come noi oggi lo intendiamo, avendo in mente una certa situazione politico-co·stituzioriale e certe esigenze proprie dei nostri tempi, a qttesta epoca sarebbe antistorico. In quel periodo (considerato unita- . riamente per necessità, senza ignorare le profonde ditf erenze tra le varie fasi di un'epoca di sviluppi costituzionali quasi rivoluzionari) il problema di fo·ndo, essendosi ormai già fissati alla accessione di Vittoria i caratteri principali del « responsible government », non è per nullq, quello di avere un f~rte e stabile esecutivo. Il Parlamento è ·ancora prevalente nella determinazione . della politica nazionale, l'attività dello Stato è ancora relativantente ristretta, il Governo artiministra più che realizzare un programma politico, etc. Il problema è quello di « politicizzare » in un senso moderno la vita costituzionale, sottraendola alle influenze personali e di gruppi limitati e legandola ai partiti in Parlamento, ai partiti che cominciavano ad organizzarsi nel paese, alle sernpre più larghe masse elettorali. La lotta coi· Lords nel 1910 mi sembra l'atto conclusivo di questo processo tendente a realizzare quella che i costituzionalisti chiamano la sovranità politica dell'elettorato. Il Governo sconfitto in Parlamento può cliiedere lo scioglimento, ma non è detto che la Regina lo accorderà: essa si è sempre riservato il diritto di rifiutarlo. Pare che addirittura nel 1895 occorresse molto per convincerla che non poteva provocare essa stessa uno scioglimento. Dal 1832 alla fine del secolo il Parlamento fu sciolto in seguito a sconfitta del Governo solo cinque volte, m(!,ntre altre dieci volte il Governo si dimise. Certo non era senza importanza il fatto che il Governo potesse avere eventualmente un'alternativa alle dimissioni a1iche se la « old corruption » era scomparsa ed il « management » delle elezioni diventato impossibile, ed in questo senso si può dire che lo scioglimento ha avuto la sua parte nel processo di .sviluppo del « parliamentary government ». Solo inquadrandolo in questa problematica, e tenendo conto delle modalità del suo esercizio e della misura in cui era possibile stabilire chi avesse vùito le elezioni e come i deputati avrebbero votato in Parlamento, si pitò intendere in che senso lo scioglimènto potesse essere, a volte, un'arma contro il Parlamento. Del resto, anche prima di Vittoria, anzi a maggior ragione, si può dire che lo scioglimento è un'arma contro il Parlamento, ma naturalmente in un senso ancora diverso, occorrendo qualificare riel contesto politico-costituzionale il fatto indisputabile che lo scioglimento serve a mandare a casa i deputati. 122 B"bJiotecaginobianco _
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