« Sicano » un vasto programma di rimboschimento ad eucaliptus, di 12.000 ettarì all'anno, fino a raggiungere un massimo di 150.000 ettari di superficie, dalle zone minerarie alle zone demaniali costiere, a tutti i bacini montani; ciò che consentirebbe il graduale riassorbimento degli ex minatori, senza particolari esigenze di riqualificazione, e di porre le basi per u11 ulteriore sviluppo di industrie utilizzatrici di composti zolfiferi, nonché dell'attività agricola e zootecnica della Sicilia. *** L'aspetto primo ed essenziale della riorganizzazione del settore dello zolfo in Sicilia è quello che attiene al coordinamento della gestio·ne delle miniere. Gli industriali dello zolfo lo reputano risolto con la costituzione del Consorzio; la Regione Siciliana, invece, ha ritenuto di dare soluzione al pro,blema co11 la istituzione, prevista dalla legge regionale dell'll gennaio 1963, n. 2, di un organismo di diritto pubblico, denominato « Ente Minerario Sici]ia110 » ed avente lo scopo di promuovere la ricerca, la coltivazione, la trasformazione ed il collocamento commerciale delle risorse minerarie esistenti nel territorio della Regione; ed in particolare degli idrocarburi, dello zolfo e dei sali potassici, salve le discipline speciali vigenti in materia commerciale. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Ente, che godrà di diritti prioritari in materia di sfruttamento delle risorse estrattive dell'Isola, potrà costituire società per azioni, assumendone la maggioranza, anche in concorso con altri Enti pubblici; e potrà conferire a queste società i permessi e le concessioni conseguiti a norma della legge istitutiva. In particolare, per quanto riguarda lo zolfo, la ripetuta legge regionale, n. 2, del 1963, reca 11n intero titolo dedicato alla « Riorganizzazione del setto,re zolfifero » e attribuisce all'Ente il fondo di rotazione di cui alla legge regionale del 13 marzo 1959, n. 4, e successive (già ricordata) con i relativi diritti creditori. Il predetto titolo prevede la costituzione da parte dell'Ente Minerario di una apposita società per la riorganizzazione e la « verticalizzazione » del settore zolfifero in relazione alle decisioni della Comunità Economica Europea ed ai conseguenti impegni governativi 3 • 3 Possono chiedere di far parte della società - entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'Ente Minerario -- i concessionari di miniere di zolfo che non abbiano in corso procedure di decadenza. In tale caso, la società delibera l'aumento di capitale necessario ad offrire in opzione ai detti concessionari una quota di capitale azionario corrispondente al patrimonio dell'azienda. L'a1:1mento di capitale deve essere sempre regolato in maniera da assicurare la maggioranza agli Enti pubblici. 74 Bibliotecaginobianco
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