Giornale a più voci debbono perciò essere affrontati e risolti stil terreno politico, come sullo stesso terreno deve trovarsi una soluzione al problema urbanistico numero uno: quello delle aree edificabili. Si è visto sopra che proprio su questa particolare questione le posizioni assunte dai quattro partiti del centro sinistra si sono dimostrate irriducibili. In sintesi, da una parte vi era chi non appariva assolutamente disposto a transigere su una affermazio11e di principio, quella della proprietà pubblica del suolo urbano, dovendo lasciarsi ai privati la sola utilizzazione del suolo stesso. Dall'altra si era disposti a qualche concessione, purché fosse mantenuto l'attuale regime giuridico, cioè la proprietà privata delle aree edificabili, ammettendosi il ricorso alla espropriazione delle aree stesse solo in vista di particolari situazioni e per provvedere a determinate necessità. Tutto ciò ha dimostrato che le polemiche avutesi nei riguardi dell'istituto del diritto di superficie ed i violenti attacchi condotti contro l'istituto stesso, seguiti da una specie di « ritirata strategica » della D. C. a proposito dello schema Sullo, erano in realtà diretti non contro l'istituto in sé e per sé, ma contro ciò che esso postulava, cioè la espropriazione delle aree. Sempre a proposito del diritto di superficie non si può fare a rreno di notare che la « Ley de Regimen del Suelo y Ordenacion Urbana» del 1956 - in Spagna, non in URSS - prevede la possibilità per lo Stato, per gli Enti pubblici e per i privati di costituire un diritto di superficie a favore dei terzi sui terreni di loro proprietà, con l'obbligo per il superficiario di costruirvi entro un certo tern1ine. D'accordo che nella legge stessa l'esproprio delle aree inedificate non è generalizzato come nello schema Sullo: resta però il fatto che, in sé e per sé, a differenza di quanto affermato da molti, l'istituto del diritto di superficie non è poi cosa così aberrante. E nemmeno costituisce una ' novità per la legislazione italiana, dal momento che l'art. 10 della legge 18 aprile 1962 n. 167 sull'acqui izione delle aree per l'edilizia economica e popolare, dispone appunto eh i comuni possano cedere il solo diritto di superficie sulle aree espropriate, mantenendo la proprietà delle aree stesse. Comunque, per tornare in argomento, nelle discussioni avutesi su questo punto fra i rappresentanti d i vari partiti, non si è tenuto a sufficienza conto di un fatto importante: che la finalità a cui occorreva tendere non era quella di abolire o conservare la proprietà privata del suolo urbano, 1na quella di studiare i mezzi più opportuni affinché fossero soddisfatti certe esigenze, e prima fra tutte quella di eliminare la speculazione sulle aree fabbricabili. A quanto è dato di sepere, il C.N.E.L., esaminando nello scorso aprile lo ·schema Sullo, suggerì, in un progetto di parere non ancora sottoposto all'Assemblea, che fosse disposto che il Comune avrebbe potuto procedere all'espropriazione dei terreni inedifi.cati qualora l'edificazione non fosse avvenuta entro un periodo di tempo predeterminato. Ciò soprattutto al fine di impedire il ricorso ad uno dei sistemi più antichi di speculazione sulle aree: quello cioè di acquistare una vasta zona di terreno alla periferia 67 Bibl.iotecaginobianco
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