Nord e Sud - anno X - n. 44 - agosto 1963

Stato di diritto e Stato sociale diritti che rappresenta110 elemento di caratterizzazione del regime: essi coincidono con le libertà fondamentali, che la nostra Costituzione definisce inviolabili: in mancanza di tali libertà l'ordine del sistema sarebbe snaturato e non sarebbe più un ordine democratico. Si tratta di diritti la sussistenza dei quali è talmente connaturale al sistema, che la soppressione di essi da parte dei pubblici poteri si risolverebbe in u11 sovvertimento della Costituzione, e cioè in un vero e proprio colpo, di Stato, non diversamente da quanto avverrebbe, ad es., con la soppressione del Parlamento o della Corte costituzionale. È chiaro che la società democratica deve avere particolarmente a cuore la tutela di questi diritti, dato che ogni ferita recata ad essi è un colpo inferto alla democrazia. È questa la ragione per la quale in altri ordinamenti viene accordata ai singoli un'azione di impugnativa immediata innanzi alla Corte costituzionale contro gli atti di qualsiasi pubblico potere (sia esso l'Esect1tivo, il Giudiziario o il Legislativo) che risultino immediatamente lesivi dei diritti garantiti dalla Costituzione, senza che a tal uopo occorra il filtro di un giudice comune. Il cittadino tratto in arresto senza il rispetto delle garanzie costituzionali, quello cui sia negato il passaporto o sia imposto un trattamento sanitario fuori dei casi e delle condizioni previsti dalla Costituzio-ne, quello cui sia proibito l'esercizio del proprio culto, l1anno la possibilità, in quegli ordinamenti, di adire immediatamente la Corte costituzionale per far dichiarare l'arbitrio commesso e far annullare il provvedimento arbitrario. Ogni ritardo in simili casi costituisce infatti una offesa irreparabile dell'ordine democratico. La mancanza, nel nostro ordinamento, di un'analoga azione a tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione rappresenta una indubbia carenza del sistema di giustizia costituzionale. Non che tali diritti non ricevano tutela nel nostro ordinamento a opera dei giudici ordinari e amministrativi. Ma l'esperienza di questi anni avrebbe dovuto insegnare quale più raffinata sensibilità possegga naturalmente in questa materia un giudice costituzionale. Come far giudicare l'eccesso di potere amministrativo dal giudice ordinario sarebbe cosa diversa che farlo giudicare dal giudice amministrativo, così far giudicare la lesione delle libertà dal giudice comune (ordinario o speciale) è cosa dìversa che farla giudicare dal giudice costituzionale. *** In tema di garanzie giurisdizionali vale ancora la pena di soffermarsi, prima di concludere, su un ultimo punto: quello, delicatissimo, 21 Bibliotecaginobianco

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