Nord e Sud - anno X - n. 44 - agosto 1963

Aldo 111..Sandulli deferite alla Corte. Anche senza riferirsi ad esempi vistosi, ma meno probabili (quali potrebbero essere una legge che ripristinasse gli ordini nobiliari o una legge che consentisse la riorganizzazione del partito fascista), ci si limiti a pensare ai casi, tutt'altro che infrequenti, di leggi che, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, importino per l'erario nuove e n1aggiori spese senza indicare i mezzi per farvi fronte. È vero che si ammette in dottrina - ma il caso non è stato ancora portato all'esame della giurisprudenza - che la questione della inosservanza, da parte di una legge, dell'art. 81 della Costituzione possa esser sollevata incidentalmente nei giudizi in cui debba avere applicazione quella legge, anche se dalla inosservanza del riferito precetto costituzionale non derivi immediato pregiudizio a nessuna delle parti in causa. Una possibilità del genere non sussiste però mai quando si tratti di una legge dalla quale non nascano, per i particolari, situazioni soggettive garantite dall'ordinamento giuridico, e come tali suscettibili di esser discusse in giudizio : si pensi a una legge che disponga lo stanziamento di somme da erogare in contributi a fondo perduto o in finanziamenti di opere pubbliche o di altre iniziative. Per siffatte violazioni della Costituzione l'attuale sistema di giustizia costituzionale non appresta rimedi di sorta: la Corte costituzionale non potrebbe mai essere investita di esse, per quanto grave e pregiudizievole agli interessi della collettività nazionale possa essere la trasgressione. Sopra tutto quando si rifletta all'abuso che, specialmente in certi periodi, si suol fare di dispendiose iniziative legislative da parte di singoli parlamentari in funzione di interessi particolari, vien fatto di chiedersi se anche e proprio in questo campo non sarebbe opportuno concedere ai cittadini, in difesa della finanza dello Stato e del programma economico nazionale, l'azione popolare, al fine di portare alla Corte costituzionale, sempre attraverso il filtro di un giudizio civile, le questioni di sua competenza che altrimenti non vi giungerebbero mai. È concepibile, in un ordinamento improntato a criteri di socialità, che gli interessi della collettività possano essere difesi, sul piano costituzionalistico, solo se e quando coincidano con qt1elli di un soggetto particolare, restando altrimenti abbar1donati al loro destino? O non è questa una incongruenza del sistema? *** In materia di giustizia costituzionale giova accennare pure a un altro argomento. In una società che si regge s11l principio democratico esistono certi 20 Bi liotecaginobianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==