Stato di diritto e Stato sociale leggi, non fa le leggi di cui c'è bisog110 e urge11za, o di esse ne fa pochissime rispetto a quante ne occorrono », e che « la funzione legislativa non esercitata dal Parlamento non viene esercitata da nessun organo »; per contro il Parlamento « fa molte leggine, spesso non ben redatte » e non ordinate in un siste1na armonico. La via suggerita potrebbe ovviare ad entrambi gli inconvenienti. * * * Passando dall'attività legislativa a quella esecutiva, è il caso di osservare che, se è vero che una delle condizioni essenziali di una effettiva democrazia è l'uguaglianza, oltre che dei diritti e dei doveri, anche delle posizioni di partenza dei componenti della collettività sociale, non v'ha dubbio che l'imparzialità nell'esercizio dell'anzidetta attività da parte dei pubblici poteri è da considerare testimonianza fondamentale della democraticità di un regime. L'imparzialità, però, è tanto meno sicura e garantita, quanto più estesi sono i settori in cui i poteri pubblici siano in grado di operare discrezionalmente e quanto meno estesi e penetranti sono i controlli politici, amministrativi e giurisdizionali ammessi in ordine all'uso della discrezionalità. Il nostro tempo, col dilatare progressivamente l'area dei poteri pubblici, sottraendo ai privati campi vieppiù estesi, e, inoltre, col consentire sempre maggiormente ai poteri pubblici di operare nel settore dell'economia secondo gli schemi del diritto privato, è venuto ad ampliare enormemente le possibilità di libere scelte dei poteri stessi. Attri- 'buzioni di contributi economici a fondo perduto; assegnazioni di beni di produzione o di consumo; accollo totale o parziale alla finanza pubblica degli interessi su mutui; finanziamenti; scelte degli operatori privati coi quali contrattare e delle condizioni alle quali contrattare: ecco una serie di operazioni che i poteri pubblici compiono quotidianamente in proporzioni vistosissime. Si tratta di operazioni attraverso la maggioranza delle quali potrebbero, volendo, realizzarsi le più sconfinate disparità di trattamento e le più ingiuste discriminazioni, senza garanzia che le parzialità commesse (eventualmente con danno della collettività, oltre che dei diretti interessati e controinteressati) possano essere in qualche modo riparate se non dalla « grazia », diretta o indiretta, del Potere politico. Indubbiamente è, questo, un ambito, il quale non si adatta se non· in limiti ristretti all'apprestamento di garanzie di ordine giuridico.· Val la pena tuttavia di ricordare che la Corte costituzionale ha avuto occasione di precisare che, lì dove l'iniziativa economica pubblica si sosti15 Bibliotecaginobianco ..
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