Aldo M. Sandulli « leggine »): legislazione notevolmente dispendiosa e spesso non coordinata - o malamente coordinata -, accompagnata da un notevole scadimento della tecnica legislativa e dalla perdita di stabilità ed omogeneità del sistema normativo. Il fenomeno - il quale suole aggravarsi nell'imminenza delle elezioni, talvolta con tutt'altro che lievi conseguenze per il bilancio dello Stato - alimenta purtroppo la sfiducia nella democrazia. A parte ciò, esso è tanto più da segnalare e controllare in vista di una politica di progran1mazione economica nazionale, se si vuole prevenire il pericolo che i ris11ltati di questa vengano compromessi da uomini o gruppi dalla legge e dall'erogazione « facile ». È stato felicemente notato dal]'on. La Malfa, allora ministro del bila11cio, in un intervento al Senato nella seduta del 13 febbraio scorso, che « non si può continuare a legiferare in via frammentaria e settoriale, non coordinando le varie spese con l'entrata e non dando priorità ai vari tipi di spesa, senza contraddire la politica di programmazione che, per altro verso, il Parlamento ha fatto sua ». È chiaro che il principio di democrazia non potrebbe dirsi osservato ove si cercasse il rimedio nell'avocazione della legiferazione minore al Governo, così come si è fatto in altri Paesi, realizzando addirittura, in amplissimi settori, vasti campi di « riserva di regolamento », in con, trapposizione a quelli di « riserva di legge ». Peraltro in un regime come il nostro la legislazione dello Stato e il costume politico avrebbero tutto da guadagnare, senza nessun indebolimento del principio democratico, qualora si sopprimesse (naturalmente mediante una modifica della Costituzione) il sistema della legislazione in commissione e si stabilisse che, nelle materie nelle quali tale legislazione oggi è ammessa - magari, se del caso, co1 n ulteriori li1niti -, le leggi, indipendentemente da una delegazione, possano esser fatte anche dal Governo, sotto il controllo del Parlan1ento. Questo controllo potrebbe esser realizzato statuendo che la promulgazione delle leggi governative in tal modo autorizzate non possa aver luogo se non dopo trascorso 11n certo periodo (p. es., trenta giorni) dal deposito presso le Camere del relativo testo, e che durante tale periodo, con gli stessi qu.oritm oggi previsti per il deferimento all'assemblea dell'esame dei testi legislativi trattati in commissione, ne possa esser richiesto l'esame (in assemblea) da parte delle Camere. Ir1 tal modo, mentre rimarrebbe pienamente rispettata la preminenza del Parlamento in ordine alla funzione legislativa, si assicurerebbe a questa, da un lato un maggiore tecnicismo, e, da un altro, quella omogeneità, sistematicità, uniformità, stabilità e imparzialità, di cui frequentemente si sente lamentare il difetto. È stato constatato, in un recente, serissimo rapporto scientifico, che « il Parlamento fa poche 14 Bibliotecaginobianco
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