Nord e Sud - anno X - n. 42-43 - giu.-lug. 1963

Giornale a più voci interpretazione del voto (per la validazione o per la nullificazione) è problema di interpretazione di volontà. Come però si esp·rime tale volontà? Qui entriamo nella analisi di quello che prima abbiamo definito l'aspetto culturale e strumentale della votazione. La volontà si esprime mediante segni. Generalmente qualcosa di esoterico e di misterioso avvolge la votazione e il meccanismo della votazione, che appare affidata ad una specie di rituale. Si pensa, ad esempio, che valido sia solo il voto che si espri1na con una croce apposta sul contrassegno prescelto: il votante diventa quindi feticista e ritiene che un voto, espresso in maniera diversa da quella esposta, sia invalido. Per la verità, anche i fac-simile che i partiti e persuasori non occulti distribuiscono agli elettori contribuiscono a rendere l'elettore diffidente e feticista. Così l'elettore che partecipa all'elezione ritiene di partecipare ad una cabala e non già ad una consultazione mirante ad assodare in modo limpido, libero e segreto quale sia la volontà di chi vota. Abbiamo detto che la volontà deve essere espressa mediante un segno, ossia in forma simbolica. Vediamo un po' che cosa dice al proposito la legge: « L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispo 1 ndente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo cl1e lo contiene» (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41). Da quanto detto si ricava che il segno non deve essere necessariamente quello della croce e che esso può essere apposto, oltre che sul contrassegno prescelto, nel rettangolo che contiene questo. Si parla, quindi, genericamente di segno e non particolarn1ente di un segno determinato. Si può a questo punto osservare: se si ammette come validificante un segno qualsiasi, non si rischia di avallare anche schede contenenti segni capaci di rendere possibile la identificazione del votante? Per la interpretazione di un voto espresso da t1n segno diverso da quello a tutti noto della croce, ' debbono essere considerati anzitutto· il livello culturale medio e la estrazione sociale dei votanti. In un seggio destinato a raccogliere i voti di elettori in prevalenza di origine popolare e non « culturalizzati » è prevedibile un numero notevole di gaffes, dovute a incapacità di distinguere scheda per l'elezione del Senato da scheda per l'elezione della Camera dei deputati o a incapacità di esprimere simbolicamente certe scelte. L'importante è, quindi, che i membri dell'Ufficio eletto 1 rale non abbiano la possibilità di ritenere « in modo ·inoppugnabile» che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere. La nullificazione, in questo caso, dipende dalla identificazio·ne di un atto di volontà mirante a rendere il votante rico·noscibile. Accanto a tale nullificazione ' c'è un altro caso (o un'altra serie di casi) in cui il voto viene invalidato: quando la volontà del votante non risulti chiara,mente espressa, quando non sussista la possibilità di identificare il candiçlato prescelto, quando manchi cioè la « chiarezza necessaria» per identificare la volontà del votante. In questo secondo caso, parlerer110 di nullità della scheda e non di nullità del voto. In definitiva, il voto è la espressione di una volontà che si esprime libera~ 113 Bibl".otecaginobianco

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