Bruno Lauretano Semeiotica elettorale C'è capitata la ventura, nella recente votazione per il rinnovo del Senato e della Camera dei deputati, di presiedere un seggio elettorale. L'occasione ci ha permesso di fare alcune considerazioni e di ordine psicologico e di ordine tecnico sulla votazione e sulla interpretazione del voto. Gli elettori che hanno votato nel seggio da noi presieduto erano in prevalenza di ceti popolari e mostravano, al momento della votazione, oltre che l'imbarazzo di chi ha poca dimestichezza con le matite e con la carta, la sconcertata timidezza di chi ancora non si è assuefatto al regime democratico delle elezioni, di chi considera queste come un costume estraneo e importato. L'aspetto preminente della votazione appariva, però, agli elettori connesso a un fatto di cultura: il saper votare era considerato, più che espressione di chiarezza delle idee politiche, co,me il segno di un raggiunto livello culturale. Queste considerazioni p.sicologiche generali potrebbero essere corredate con altre considerazio·ni, più specifiche, e riferibili a categorie particolari di votanti (i giovani, gli adulti, le vecchine ...). Non è questo, però, che ci interessa; e le stesse considerazioni psicologiche hanno ragione qui solo in relazione a un discorso tecnico che mira a chiarire la tecnica del voto e della interpretazione del voto. Dal nostro punto di vista, 'l'aspetto prevalente della votazione consiste in ciò che essa è la espressione di una volontà: il fatto che si ·richieda un minimo di cultura (la capacità di identificare i contrassegni di lista mediante segni) non deve farci dimenticare che questo aspetto deve essere considerato come secondario e preparatorio e strumentale rispetto al primo. Se il voto è la espressione di una volontà, la interpretazione deve essere la identificazione della direzione di questa volontà. Come si esprime la volontà del votante? Qui interviene il secondo aspetto della votazione: la espressione della volontà deve essere fatta in modo cl1e il volente rimanga segreto tanto da non essere riconosciuto. Ecco quanto è detto e previsto dalla Legge: « La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore» (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29). «-Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 60, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o cì1e non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46 » (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51 e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 30). In breve, deve essere identificabile la volontà, ma non il volente: la nullificazione del voto si ha, non tanto quando il volente- inavvertitamente si faccia identificare, ma quando si riesce ad identificare « in modo inoppugnabile » la volontà del volente di essere identificato. Ancora una volta, il problema del voto è pt"oblema di e~pressione di volontà e quello della 112 ' .Bibliotecaginobianco
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