Mario Pacelli Questo fenomeno, che indubbiamente presenta aspetti sociologici di grande momento, interessa qui soprattutto in quanto determina un aumento di valore dei terreni agricoli situati alla periferia della città che divengono, in seguito all'espandersi del nucleo abitato, aree edificabili. Di questo aumento di valore, dovuto alla laboriosità, alle fatiche, all'opera di tutta la cittadinanza, profitta oggi il solo proprietario del terreno, mentre i costi di urbanizzazione vengono ad essere sopportati dalla collettività. Ma non è nemmeno da nascondersi che, in seguito all'approvazione di un piano regolatore, molti vincoli e limitazioni di carattere urbanistico possano venire imposti alla proprietà privata. Basti pensare, ad esempio, alle prescrizioni relative all'altezza dei fabbricati, agli stacchi dal confine, all'imposizione di un basso indice di edificabilità, e via dicendo. Ora è noto che, in base all'articolo 40 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nessuna indennita è dovuta per i vincoli di zona per le limitazioni all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni. Conseguenza di ciò è la sperequazione cui prima si accennava tra proprietari «fortunati», che conseguono enormi vantaggi dall'approvazione di un nuovo piano regolatore, e dallo stesso espandersi del nucleo abitato, e proprietari « meno fortunati», che invece vedono solo variamente limitato il loro diritto. La sperequazione nasce proprio dal confronto tra le diverse sit~azioni soggettive e non dalle limitazioni in se considerate. :È infatti fuor di dubbio che alla concezione romana, smithiana e fisiocratica della proprietà, concepita come immune da qualunque restrizione, se ne è oggi sostituita una diversa che richiama la famosa definizione che Bartolo da Sassoferrato diede del diritto di proprietà: « Jus de re corporali perfecti disponendi, nisi lex proibeatur ». L'art. 42 della nostra Costituzione si è proprio ispìrato a questa concezione sociale del contenuto e delle forme della proprietà privata, non più intesa in senso esclusivista ed individualistica, ma diretta a fini socialmente utili. Di qui la possibilità che il diritto di proprietà sia compreso fino al limite massimo per il perseguimento di quei fini. Non può quindi non rilevarsi la assoluta necessità di risolvere adeguatamente il problema, se si vogliono rimuovere gli ostacoli che si frappongono attualmente ad una seria, valida ed organica pianificazione territoriale. Costruire schemi teoricamente perfetti di intercorrelazione disciplinare . tra programmazione economica e pianificazione urbanistica a nulla varrebbe se poi quest'ultima non potesse compiutamente realizzarsi in quanto le soluzioni migliori fossero precluse da considerazioni d'ordine diverso da quello urbanistico, come ora accade. Se però sulla necessità di giungere ad una sollecita definizione della questione sembrano esserci unanimi i consensi, non· altrettanto avviene per quanto riguarda la specifica soluzione da adottare. Sarà, quindi, forse di qualche interesse accennare molto brevemente ad alcune esperienze straniere in materia. Nella Repubblica Federale Tedesca è entrata in vigore nel 1961 una 54 BibliotecaGino Bianco
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