Nord e Sud - anno X - n. 39 - marzo 1963

... Giornale a più voci sciuti dallo Stato, è stanziata la somma di L. 12 miliardi e 837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione». Il testo della legge indica quindi con molta chiarezza la destinazione della provvidenza: ne beneficiano i bambini che frequentano sct1ole di Stato o scuole parificate, inclusi quelli ciechi, senza distinzione di condizioni economiche; non si parla inoltre di alcuna li1nitazione nel criterio della scelta degli autori. Sono, tuttavia, esclusi dal provvedimento i bambini che sono iscritti a istituti privati, inclusi quelli che frequentano le scuole cosiddette « sussidiate». Il provvedimento sui libri di testo è ispirato alla concezione della istruzione obbligatoria gratuita, e in questo senso è un doveroso adempimento dello Stato nei confronti di una precisa nor1na costituzionale (art. 34: « La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita»). Esso, del resto, obbedisce a un precetto largamente diffuso, secondo il quale la scuola, per evitare che l'istruzione si trasformi in uno strun1ento di discrin1inazione sociale, deve essere gratuita, e non soltanto per i più meritevoli. Proprio il contrario di quanto era nello spirito della riforma Gentile, che si preoccupava, come era negli intendimenti del suo at1tore, di formare una scuola « di pochi, dei migliori », anche se questo ideale aristocratico era limitato, ma soltanto in apparenza, agli studi medi superiori (ginnasio e liceo). Fin qui il principio che ha informato la legge; lo spirito che la regge. Sulla sua applicazione, comunque, vi sono da avanzare non poche riserve, che derivano in parte dal modo in cui è stata formulata la disposizione, in parte dalle condizioni attuali della istruzione primaria. Riassumendo queste riserve, non terren10 conto di coloro che accusano la provvidenza di intempestività, in quanto, a loro parere, si sarebbe dovuto dare la precedenza ad altri interventi più urgenti, soprattutto nel campo della edilizia, che costituisce, come tutti sanno, uno degli aspetti più drammatici del problema della scuola italiana. Queste critiche, a nostro avviso, prescindo·no dalle finalità della legge, che non si propone di colmare una lacuna delle strutture scolastiche, ma di garantire, almeno in parte, il carattere gratuito della istruzione inferiore. L'osservazione principale, comunque, avanzata sulla efficacia della nuova norma, è che il provvedimento interessa solo in apparenza tutti i ragazzi che frequentano la scuola d'obbligo; al contrario, dal beneficio sono esclusi, probabilmente, proprio i più poveri. È una accusa che è stata sempre fatta alle provvidenze per la scuola ele1ne11tare e che l'esperienza ha costantemente confermato, dalla legge Tupini a quella Martino, anche se questa ultima venne studiata tenendo presenti i vari inconvenienti .che erano sorti nella applicazione della prima. E non si può dire che anche a proposito dei libri di testo sia stata ripetuta senza fondamento. Prima di tutto la legge pone una discriminazione che solo a prima vista può essere giudicata giusta. Esclude, cioè, dal beneficio tutti gli istituti che 55 Bibliotecaginobianco

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