Programmazione regionale e Comunità Europea zione più adeguata e finalizzata delle prospettive di sviluppo regionali e degli interventi da realizzare; d'altro lato, si impedirebbe· che le esigenze e i programmi di sviluppo· regionali (i particolari interve·nti e le misure di politica economica eventualmente ~ecessarie) possano tradursi in incontrollate deroghe ai principi del Trattato ed in distorsioni delle disposizioni adottate, in indiscriminati benefici per gli Stati membri, in sostanziali coperture di interessi diversi da quelli delle aree sottosviluppate e della Con1unità nel suo insieme 13 • Esul~, evidentemente, dai limiti di questa trattazione esaminare le modalità propriamente tecnico-economiche della programmazione regionale. Ci si limiterà, qui, a richiamare brevemente i punti che rivestono un'importanza essenziale per una programmazione regionale .che corrisponda all'esigenza di uno sviluppo equilibrato secondo le linee avanti indicate. Innanzi tutto, consegue dalla precedente impostazione che lo sviluppo equilibrato non può costituire l'obiettivo di programmi di sviluppo regionali autonomamente considerati; esso, invece, costituisce l'obiettivo fondamentale del programma di sviluppo complessivamente considerato - a livelli 11azionali ed in un quadro europeo -, rispetto al quale i programmi regionali rappresentano la specifica attuazione di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata»; mentre agli Stati membri è affidato, in particolare, il compito di « rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurare lo sviluppo armonioso riducendo le disparità tra le differenti regioni ed il ritardo di quelle meno favorite». È da notare che in tale visione, correttamente, lo sviluppo economico regionale non è posto come problema che richieda soluzioni di carattere sezionale, ma come metodo fondamentale che la politica economica generale deve perseguire al fine di un assetto equilibrato dell'intero sistema comunitario. Consegue da questo principio, in particolare, che gli interventi dei Fondi speciali, e soprattutto l'azione della Banca europea per gli investimenti nelle aree sottosviluppate, non possono avere carattere sezionale, sporadico e frammentario, ma devono essere, essi stessi, inquadrati in una organica politica di sviluppo regionale. Peraltro, è da osservare che, come si è inizialmente accennato, questi indirizzi non hanno trovato piena rispondenza nel Convegno sulle economie regionali promosso dalla Comunità. 13 In particolare, attengono al punto in esame le disposizioni relative alle « norme di salvaguardia» che uno Stato membro può essere autorizzato ad adottare qualora il processo di integrazione economica provochi la grave alterazione di una situazione economica regionale, al fine di riequilibrare la situazione: le relative misure dovranno essere adottate in modo che esse arrechino la minima perturbazione al funzionamento del mercato comu11e (art. 226 del Trattato). Più in ·generale, viene in considerazione il principio - che investe una prospettiva di più lungo periodo - secondo cui uno Stato membro può essere autorizzato ad adottare speciali misure di agevolazione per lo sviluppo di determinate regioni, sempre che tali misure non alterino le condizioni del mercato in una misura contraria all'interesse comune (art. 92 del Trattato): in generale si può dire che una programmazione regionale in vista di un processo di sviluppo equilibrato, secondo le linee indicate, riveste un interesse comune d'importanza fondamentale. 31 Bibliòtecaginobianco I
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