Ernesto Mazzetti la dichiarazione (magari in obbedienza a una po~itica q.i lesina, toccando al praticante solo il 75% del minimo di stipendio che spetta al professionista), oggi potranno o rifiutangli l'attestato o licenziarlo non appena egli abbia superato l'esame. Uno dei punti più criticabili della nuova legge consiste, dunque, proprio nel fatto che essa conferisce all'ordine un poco simpatico aspetto di corporazione, senza garantire (l'osservazione è del Weiss: « Politica dell'informazione», Comunità, Milano 1961) una adeguata istruzione agli apprendisti, il che era appunto il pricipale n1erito delle corporazioni medievali. La natura corporativa viene fuori da numerose norme della nuova legge: sono i giornalisti (quattro contro un solo elemento esterno·) a decidere chi può diventare praticante; son sempre i giornalisti (cinque contro due magistrati) a stabilire chi è in grado di diventare professionista. È vero che anche gli avvocati - tanto per fare un esempio - sono in maggioranza nelle commissioni che esaminano· gli aspiranti procuratori: ma no•n ci pare questo un discorso valido anche in materia di libertà giornalistica. In tema di stampa c'è l'articolo 21 della Costituzione che parla d'un diritto alla libera espressione del proprio· pensiero attraverso lo scritto. Certo solo parzialmente l'esercizio della professione giornalistica si può ritenere rientrante nel caso contemplato da tale articolo. Però nella misura in cui esso vi rientra, è ovvio che ogni norma che stabilisca limitazioni o remore all'accesso all'attività giornalistica implicitamente nega, o sminuisce, questa fondamentale libertà. E di limiti, la legge istitutiva dell'Ordine ci pare ne ponga parecchi : essa conferisce alla commissione d'esame un'ampia discrezionalità, anche perché non esiste in Italia, al cont~ario che in altri Paesi dai quali abbiamo parecchio, da imparare in materia di stampa libera, una laurea in giornalismo, e quindi un corpo di insegnamenti cui la commisione stessa possa fare preciso riferimento 11ell'esaminare i praticanti. Tale discrezionalità può poi portare, ove si verifichino nel mondo giornalistico temporanee o· durature crisi con conseguente disoccupazione di professionisti, ad una maggiore severità della commissione, ad una stretta di freni, insomma, tendente a limitare l'afflusso_ di nuove leve nella categoria. Nuove limitazioni, la legge sull'ordine, pone poi anche in materia di accesso all'elenco dei pubblicisti. Essa richiede, infatti, per l'ammissione, una « attività giornalistica non occasionale e retribuita», che venga « svolta per almeno due anni ». Mancava, 11ella legge del '28, quest'ultima condizione. 12 Bibliotecaginobianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==