Nord e Sud - anno X - n. 39 - marzo 1963

I giornalisti e la paura della libertà tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla co,noscenza di norme giuridiche attinenti alla stampa. Una volta iscritto all'albo, e quindi divenuto membro dell'Ordine, il giornalista dovrà attenersi, nello svolgimento della sua professione, all'art. 2 della nuova legge, che recita: « E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di leg.ge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificati le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto pro~ fessionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto, dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collabo·razione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori ». Al di la di tutte queste esortazioni alla collaborazione generale, qual'è il senso delle norme sull'Ordine? In primo luogo, esse rendo·no assai più difficile l'accesso alla professione, ponendo, innanzi al praticante lo sbarramento dell'esame, ma non creando, nel co,ntempo co1 ndizioni e garanzie per una migliore e organica preparazione dei giornalisti. Infatti, secondo la nuova legge, può diventare gio1 rnalista anche chi non è in possesso d'alcun titolo di studio: basta ch'egli superi uh esame di cultura generale (e ci si consenta obiettare, di culturaccia, vertente cioè su un affastellamento di nozio11i disparate) per diventare , praticante, e un esame di teènica, pratica e legislazio,ne sulla stampa alla fine dei 18 mesi. Si può, nel co,rso di quest'ultimo esame, stabilire l'idoneità d'un giovane ad assumersi il difficile compito di soddisfare l'interesse della collettività ad essere informata tempestivamente, onestamente, e ad essere orientata attraverso la critica che chi scrive fa di avvenimenti, persone e cose? A nostro modesto avviso no! E questa opinione negativa ci porta a ritenere preferibile anche il poco felice sistema stabilito dalla legge del '28, quello, cioè, che affidava alla « dichiarazione di idoneità » del direttore il compito di decidere circa il passaggio tra i professio·nisti del praticante. Se non altro il direttore ha modo di seguire per diciotto mesi l'aspirante giornalista, di apprez- ~ame il lavoro, conoscerne il temperamento, valutarne le possibilità, ricavandone quindi una idea della sua personalità assai più approfondita di quanto non sia in grado di conseguire la commissione d'esame. E vale fino a un certo punto l'o,biezio,ne che la « dichiarazione d'idoneità » esponeva il praticante a possibili arbitri da parte della direzione e dell'amministrazione. Se queste ultime prima potevano rifiutargli 11 Bibliotecaginobianco

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