Nord e Sud - anno X - n. 39 - marzo 1963

Ernesto Mazzetti Ora, la legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti; entrata in vigore 1o scorso febbraio sostituisce appunto il testo fascista del '28 e le modificazioni (molto marginali) ad esso apportate dal decreto luogotenenziale 23.10.1944, n. 302. Rappresenta questa nuova legge una sostanziale novità rispetto alla legge fascista? O, cosa di gran lunga più importante, reca essa un maggior contributo alla libertà di stampa? Cerchiamo di rispondere alla prima domanda. La legge del '28 affermava che per esercitare la professione di giornalista bisognava essere iscritti all'albo professionale, co·mposto da tre elenchi, dei professionisti (ovvero coloro che esercitano esclusivamente l'attività giornalistica), dei praticanti, dei pubblicisti (coloro che collaborano in forma continuativa e retribuita ai giornali, pur svolgendo un'altra attività), e d'un elenco speciale in cui potevano trovar posto quanti, pur non essendo giornalisti, dirigevano pubblicazioni tecniche o di categoria, escluse le sportive e le cinematografiche. Il DLL 1944 stabiliva poi che la tenuta degli albi fosse affidata a una commissione di giornalisti no.minata dal Ministero di Grazia e Giustizia. Per diventare giornalisti professionisti, in base alla vecchia legge biso1 g11ava aver svolto 18 mesi di pratica presso una redazione ed aver ricevuto, al termine, un'« attestato di ido1 neità » dal direttore. Con la nuo-va legge la tenuta degli albi spetta all'Ordine e non più alla Commissione Unica. Il praticante no,n fa parte dell'Ordi11e, ma è iscritto in un apposito registro. Per esservi ammesso· egli deve esibire una licenza di scuola media superiore; in mancanza di questa egli viene sottoposto ad un esame di cultura generale da parte di una commissione composta da un professore di liceo (che la presiede) e da qt1attro giornalisti. La no·vità rispetto alla legge del '28 è l'esame di cultura generale, prescritto in assenza del titolo. Superati i 18 mesi il praticante richiede al direttore una « dichiarazione motivata dell'attività gio,rnalistica svolta »: è qualcosa di diverso dalla « dichiarazione di idoneità » prevista dalla legge del '28, che implicava un giudizio di merito. Ma anche questa nuova e più felice formula non esclude che il direttore {e, attraverso, di lui, l'editore) sia arbitro del passaggio del praticante tra i professionisti. Questo passaggio, e qui è la maggiore novità rispetto alla legge del '28, può avvenire solo se il praticante con oltre 18 mesi d'anzianità supera un esame nazionale, che si tiene a Ro·ma due volte l'anno innanzi ad una commissione composta da cinque giornalisti con oltre 10 anni d'anzianità professionale, da un magistrato di tribunale e da un magistrato d'appello (che la presiede). L'esame consisterà in una prova scritta e orale di 10 Bibliotecaginobianco

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